Skip to main content
NormativaPrivacy & GDPR

Articolo 66 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

By July 4, 2017#!30Wed, 12 Sep 2018 12:08:14 +0200+02:001430#30Wed, 12 Sep 2018 12:08:14 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12pm30pm-30Wed, 12 Sep 2018 12:08:14 +0200+02:0012Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 12:08:14 +02000812089pmWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 12:08:14 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 12:08:14 +0200+02:001430#/30Wed, 12 Sep 2018 12:08:14 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 12:08:14 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 66 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Art. 66 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Torna all’indice

Procedura d’urgenza

1.   In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, un’autorità di controllo interessata può, in deroga al meccanismo di coerenza di cui agli articoli 63, 64 e 65, o alla procedura di cui all’articolo 60, adottare immediatamente misure provvisorie intese a produrre effetti giuridici nel proprio territorio, con un periodo di validità determinato che non supera i tre mesi. L’autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure e la motivazione della loro adozione alle altre autorità di controllo interessate, al comitato e alla Commissione.

2.   Qualora abbia adottato una misura ai sensi del paragrafo 1 e ritenga che urga adottare misure definitive, l’autorità di controllo può chiedere un parere d’urgenza o una decisione vincolante d’urgenza del comitato, motivando tale richiesta.

3.   Qualsiasi autorità di controllo può chiedere un parere d’urgenza o una decisione vincolante d’urgenza, a seconda dei casi, del comitato qualora un’autorità di controllo competente non abbia adottato misure adeguate in una situazione in cui urge intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, motivando la richiesta di tale parere o decisione, in particolare l’urgenza dell’intervento.

4.   In deroga all’articolo 64, paragrafo 3, e all’articolo 65, paragrafo 2, il parere d’urgenza o la decisione vincolante d’urgenza di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono adottati entro due settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato.

Torna all’indice

 

en_US