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NormativaPrivacy & GDPR

Articolo 5 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

By June 30, 2017#!30Wed, 12 Sep 2018 10:35:10 +0200+02:001030#30Wed, 12 Sep 2018 10:35:10 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12am30am-30Wed, 12 Sep 2018 10:35:10 +0200+02:0010Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 10:35:10 +02003510359amWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 10:35:10 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 10:35:10 +0200+02:001030#/30Wed, 12 Sep 2018 10:35:10 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 10:35:10 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 5 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Art. 5 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

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Principi applicabili al trattamento di dati personali

1.   I dati personali sono:

a)

trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b)

raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

c)

adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d)

esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e)

conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato («limitazione della conservazione»);

f)

trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2.   Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).

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