Skip to main content
NormativaPrivacy & GDPR

Articolo 39 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

By July 4, 2017#!30Wed, 12 Sep 2018 11:17:13 +0200+02:001330#30Wed, 12 Sep 2018 11:17:13 +0200+02:00-11Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12am30am-30Wed, 12 Sep 2018 11:17:13 +0200+02:0011Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 11:17:13 +02001711179amWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 11:17:13 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 11:17:13 +0200+02:001330#/30Wed, 12 Sep 2018 11:17:13 +0200+02:00-11Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 11:17:13 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 39 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Art. 39 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Torna all’indice

Compiti del responsabile della protezione dei dati

1.   Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

a)

informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b)

sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c)

fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;

d)

cooperare con l’autorità di controllo; e

e)

fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2.   Nell’eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Torna all’indice

 

Manuali consigliati con approfondimenti sul responsabile della protezione dei dati:

     

en_US