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NormativaPrivacy & GDPR

Articolo 27 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

By June 30, 2017#!30Wed, 12 Sep 2018 10:53:17 +0200+02:001730#30Wed, 12 Sep 2018 10:53:17 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12am30am-30Wed, 12 Sep 2018 10:53:17 +0200+02:0010Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 10:53:17 +02005310539amWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 10:53:17 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 10:53:17 +0200+02:001730#/30Wed, 12 Sep 2018 10:53:17 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 10:53:17 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 27 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Art. 27 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

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Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell’Unione

1.   Ove si applichi l’articolo 3, paragrafo 2, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento designa per iscritto un rappresentante nell’Unione.

2.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica:

a)

al trattamento se quest’ultimo è occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento; oppure

b)

alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici.

3.   Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati e i cui dati personali sono trattati nell’ambito dell’offerta di beni o servizi o il cui comportamento è monitorato.

4.   Ai fini della conformità con il presente regolamento, il rappresentante è incaricato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, in particolare delle autorità di controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento.

5.   La designazione di un rappresentante a cura del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso titolare del trattamento o responsabile del trattamento.

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