Art. 99 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Entrata in vigore e applicazione 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2. Esso si applica a decorrere da 25 maggio 2018. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati…
Art. 98 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Riesame di altri atti legislativi dell’Unione in materia di protezione dei dati Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative di modifica di altri atti legislativi dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, allo scopo di garantire una protezione uniforme e coerente delle persone fisiche con…
Art. 97 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Relazioni della Commissione 1. Entro 25 maggio 2020 e, successivamente, ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione e sul riesame del presente regolamento. 2. Nel contesto delle valutazioni e del riesame del presente regolamento di cui al paragrafo 1, la Commissione…
Art. 96 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Rapporto con accordi precedentemente conclusi Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali che comportano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi dagli Stati membri prima di 24 maggio 2016 e conformi al diritto dell’Unione applicabile prima di…
Art. 95 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Rapporto con la direttiva 2002/58/CE Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell’Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono…
Art. 94 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Abrogazione della direttiva 95/46/CE 1. La direttiva 95/46/CE è abrogata a decorrere da 25 maggio 2018. 2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento. I riferimenti al gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE…
Art. 93 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al…
Art. 92 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potere di cui all’articolo 12, paragrafo 8, e all’articolo 43, paragrafo 8, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere 24 maggio 2016….
Art. 91 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose 1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, corpus completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché…
Art. 90 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Obblighi di segretezza 1. Gli Stati membri possono adottare norme specifiche per stabilire i poteri delle autorità di controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettere e) e f), in relazione ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che sono soggetti, ai sensi del diritto dell’Unione…
Art. 89 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i…
Art. 88 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro 1. Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro, in particolare…
Art. 87 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Trattamento del numero di identificazione nazionale Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le condizioni specifiche per il trattamento di un numero di identificazione nazionale o di qualsiasi altro mezzo d’identificazione d’uso generale. In tal caso, il numero di identificazione nazionale o qualsiasi altro mezzo d’identificazione d’uso generale…
Art. 86 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un’autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell’Unione…
Art. 85 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Trattamento e libertà d’espressione e di informazione 1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d’espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria. 2. Ai fini…
Art. 84 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Sanzioni 1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell’articolo 83, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e…
Art. 83 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie 1. Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Le…
Art. 82 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Diritto al risarcimento e responsabilità 1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. 2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il…
Art. 81 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Sospensione delle azioni 1. L’autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro che venga a conoscenza di azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento pendenti presso un’autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, prende contatto con tale…
Art. 80 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Rappresentanza degli interessati 1. L’interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione…