Torna all’indice Articolo 18 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Principio di una remunerazione adeguata e proporzionata Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali,…
Torna all’indice Articolo 19 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Obbligo di trasparenza 1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, almeno una volta all’anno e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro…
Torna all’indice Articolo 20 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Meccanismo di adeguamento contrattuale Gli Stati membri garantiscono che, in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile che preveda un meccanismo comparabile a quello stabilito nel presente articolo, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro…
Torna all’indice Articolo 17 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online Gli Stati membri dispongono che il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di…
Torna all’indice Articolo 9 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Utilizzi transfrontalieri 1. Gli Stati membri assicurano che una licenza concessa a norma dell’articolo 8 può consentire l’utilizzo di opere o altri materiali fuori commercio da parte dell’istituto di tutela del patrimonio culturale in qualsiasi Stato membro. 2. Gli utilizzi…
Torna all’indice Articolo 8 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Utilizzo di opere fuori commercio e di altri materiali da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale 1. Gli Stati membri dispongono che un organismo di gestione collettiva, conformemente ai mandati ad esso conferiti dai titolari di diritti, possa…
Torna all’indice Articolo 7 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Disposizioni comuni Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con le eccezioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 è inapplicabile. L’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29/CE si applica alle eccezioni e alle limitazioni di cui al presente titolo. L’articolo…
Torna all’indice Articolo 6 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Conservazione del patrimonio culturale Gli Stati membri dispongono un’eccezione ai diritti di cui all’articolo 5, lettera a), e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e…
Torna all’indice Articolo 5 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Conservazione del patrimonio culturale Gli Stati membri dispongono un’eccezione o una limitazione ai diritti di cui all’articolo 5, lettere a), b), d) ed e), e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE,…
Torna all’indice Articolo 4 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Eccezioni o limitazioni ai fini dell’estrazione di testo e di dati 1. Gli Stati membri dispongono un’eccezione o una limitazione ai diritti di cui all’articolo 5, lettera a), e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 2 della direttiva…
Torna all’indice Articolo 3 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica 1. Gli Stati membri dispongono un’eccezione ai diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all’articolo 5, lettera a) e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all’articolo…
Torna all’indice Articolo 2 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) “organismo di ricerca“: un’università, comprese le relative biblioteche, un istituto di ricerca o qualsiasi altra entità il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività didattiche…
Torna all’indice Articolo 1 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Oggetto e ambito di applicazione 1. La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell’Unione applicabile al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri…
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) Testo approvato Considerando Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione Articolo 2 – Definizioni Articolo 3 – Estrazioni di testo e di dati per scopi di ricerca…
Traduzione ufficiale del GDPR: Italiano-Inglese Italiano-Francese Italiano-Tedesco Italiano-Spagnolo Italiano-Portoghese Italiano-Rumeno Italiano-Polacco Italiano-Olandese Italiano-Danese Italiano-Finlandese Italiano-Svedese Italiano-Greco GDPR – Official translation: English – Spanish English – Portuguese English – French English – Danish English – Polish
Articolo 20: Sanzioni – Direttiva sul commercio elettronico . Torna all’indice
Articolo 22: Attuazione – Direttiva sul commercio elettronico 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto…
Articolo 23: Entrata in vigore – Direttiva sul commercio elettronico La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Torna all’indice
Articolo 24: Destinatari – Direttiva sul commercio elettronico Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Torna all’indice
Allegato: deroghe all’articolo 3 – Direttiva sul commercio elettronico Come previsto all’articolo 3, paragrafo 3, i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3 non si applicano ai seguenti settori: – i diritti d’autore, diritti vicini e i diritti di cui alle direttive 87/54/CEE(1) e 96/9/CEE(2), nonché i diritti di proprietà industriale; – l’emissione di moneta elettronica da parte di istituti…