Torna all’indice Articolo 30 – Regolamento sulla cibersicurezza Obiettivi di sicurezza dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza I sistemi europei di certificazione della cibersicurezza sono progettati per conseguire, se del caso, almeno i seguenti obiettivi di sicurezza: a) proteggere i dati conservati, trasmessi o altrimenti trattati dall’archiviazione, dal trattamento, dall’accesso o dalla divulgazione accidentali o non autorizzati durante l’intero…
Torna all’indice Articolo 30 – Regolamento sulla cibersicurezza Struttura del bilancio dell’ENISA 1. Fatte salve altre risorse, le entrate dell’ENISA comprendono: a) un contributo dal bilancio generale dell’Unione; b) entrate con destinazione specifica volte a finanziare spese specifiche conformemente alla regolamentazione finanziaria di cui all’articolo 32; c) finanziamenti dell’Unione sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc secondo…
Torna all’indice Articolo 29 – Regolamento sulla cibersicurezza Formazione del bilancio dell’ENISA 1. Ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’ENISA per l’esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, corredato di un progetto di tabella dell’organico. Le entrate e le spese devono risultare in pareggio. 2. Ogni anno il…
Torna all’indice Articolo 28 – Regolamento sulla cibersicurezza Accesso ai documenti 1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica ai documenti detenuti dall’ENISA. 2. Entro il 28 dicembre 2019, il consiglio di amministrazione adotta disposizioni per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001. 3. Le decisioni adottate dall’ENISA a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono formare oggetto di una denuncia presentata al Mediatore europeo…
Torna all’indice Articolo 27 – Regolamento sulla cibersicurezza Riservatezza 1. Fatto salvo l’articolo 28, l’ENISA non rivela a terzi le informazioni da essa trattate o ricevute in relazione alle quali è stata presentata una richiesta motivata di trattamento riservato. 2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri del gruppo consultivo ENISA, gli esperti esterni che partecipano ai gruppi…
Torna all’indice Articolo 26 – Regolamento sulla cibersicurezza Trasparenza 1. L’ENISA svolge le proprie attività con un livello elevato di trasparenza e nel rispetto dell’articolo 28. 2. L’ENISA provvede a che al pubblico e alle parti interessate siano fornite informazioni appropriate, obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare sui risultati del suo lavoro. Inoltre, rende pubbliche le dichiarazioni di interessi rese a…
Torna all’indice Articolo 24 – Regolamento sulla cibersicurezza Documento unico di programmazione 1. L’ENISA opera in conformità di un documento unico di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale, che include tutte le attività pianificate. 2. Ogni anno il direttore esecutivo, tenendo conto degli orientamenti stabiliti dalla Commissione, predispone un progetto di documento unico di programmazione contenente la pianificazione annuale e pluriennale…
Torna all’indice Articolo 25 – Regolamento sulla cibersicurezza Dichiarazione di interessi 1. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, come pure i funzionari distaccati dagli Stati membri a titolo temporaneo, rendono ciascuno una dichiarazione di impegni e una dichiarazione con la quale indicano l’assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con…
Torna all’indice Articolo 23 – Regolamento sulla cibersicurezza Rete dei funzionari nazionali di collegamento 1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, istituisce una rete dei funzionari nazionali di collegamento composta da rappresentanti di tutti gli Stati membri («funzionari nazionali di collegamento»). Ciascuno Stato membro designa un rappresentante nella rete dei funzionari nazionali di collegamento. Le riunioni della rete…
Torna all’indice Articolo 22 – Regolamento sulla cibersicurezza Gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza 1. È istituito il gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza. 2. Il gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza è composto da membri selezionati tra esperti riconosciuti che rappresentano i pertinenti portatori di interessi. La Commissione, a…
Torna all’indice Articolo 21 – Regolamento sulla cibersicurezza Gruppo consultivo ENISA 1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, istituisce in maniera trasparente il gruppo consultivo ENISA, composto da esperti riconosciuti che rappresentano i pertinenti portatori di interessi, quali il settore delle TIC, i fornitori delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, le PMI, gli…
Torna all’indice Articolo 20 – Regolamento sulla cibersicurezza Funzioni del direttore esecutivo 1. L’ENISA è diretta dal suo direttore esecutivo, che è indipendente nell’esercizio delle sue funzioni. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione. 2. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull’esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire sull’esercizio delle sue funzioni….
Torna all’indice Articolo 19 – Regolamento sulla cibersicurezza Comitato esecutivo 1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo. 2. Il comitato esecutivo: a) prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione; b) insieme con il consiglio di amministrazione, garantisce un seguito adeguato alle risultanze e alle raccomandazioni derivanti dalle indagini svolte dall’OLAF, nonché dalle relazioni di…
Torna all’indice Articolo 18 – Regolamento sulla cibersicurezza Modalità di voto del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza dei suoi membri. 2. La maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione è necessaria per l’adozione del documento unico di programmazione e del bilancio annuale, nonché per la nomina del direttore esecutivo, la…
Torna all’indice Articolo 17 – Regolamento sulla cibersicurezza Riunioni del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente. 2. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie l’anno. Si riunisce inoltre in seduta straordinaria su richiesta del suo presidente, della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri. 3. Il direttore esecutivo partecipa alle…
Torna all’indice Articolo 16 – Regolamento sulla cibersicurezza Presidente del consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente e un vicepresidente, a maggioranza dei due terzi dei membri. Il loro mandato è di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Tuttavia, qualora il presidente o il vicepresidente cessino di far parte del consiglio di amministrazione…
Torna all’indice Articolo 15 – Regolamento sulla cibersicurezza Funzioni del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione: a) stabilisce gli orientamenti generali del funzionamento dell’ENISA e assicura che operi secondo le regole e i principi stabiliti dal presente regolamento; assicura inoltre la coerenza del lavoro dell’ENISA con le attività svolte dagli Stati membri e a livello di Unione; b) adotta…
Torna all’indice Articolo 14 – Regolamento sulla cibersicurezza Composizione del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione è composto da un membro nominato da ciascuno Stato membro e due membri nominati dalla Commissione. Tutti i membri hanno diritto di voto. 2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente rappresenta il membro assente. 3. I membri del consiglio di…
Torna all’indice Articolo 13 – Regolamento sulla cibersicurezza Struttura dell’ENISA La struttura amministrativa e di gestione dell’ENISA è composta da: a) un consiglio di amministrazione; b) un comitato esecutivo; c) un direttore esecutivo; d) un gruppo consultivo ENISA; e) una rete di funzionari nazionali di collegamento. Torna all’indice
Torna all’indice Articolo 12 – Regolamento sulla cibersicurezza Cooperazione internazionale L’ENISA contribuisce all’impegno dell’Unione nella cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, nonché all’interno dei pertinenti quadri di cooperazione internazionale, per promuovere la cooperazione internazionale sulle questioni connesse alla cibersicurezza: a) impegnandosi, ove opportuno, in qualità di osservatore e nell’organizzazione delle esercitazioni internazionali, nonché analizzando i risultati di…