Torna all’indice Articolo 5 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Struttura generale dell’ETIAS L’ETIAS consta degli elementi seguenti:a) il sistema d’informazione ETIAS di cui all’articolo 6;b) l’unità centrale ETIAS di cui all’articolo 7;c) le unità nazionali ETIAS di cui all’articolo 8.
Torna all’indice Articolo 4 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Obiettivi dell’ETIAS Assistendo le autorità competenti degli Stati membri, l’ETIAS:a) contribuisce a un elevato livello di sicurezza permettendo una valutazione approfondita del rischio per la sicurezza presentato dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni, onde determinare se vi siano indicazioni concrete o fondati motivi basati su indicazioni…
Torna all’indice Articolo 3 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:1) «frontiere esterne»: le frontiere esterne quali definite all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2016/399;2) «contrasto»: la prevenzione, l’accertamento o l’indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi;3) «verifica in seconda linea»: una verifica in seconda linea quale definita…
Torna all’indice Articolo 2 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle categorie seguenti di cittadini di paesi terzi: a) i cittadini dei paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 (6) del Consiglio che sono esenti dall’obbligo di visto per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri la cui durata…
Torna all’indice Allegato – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Allegato Elenco dei reati di cui all’articolo 17, paragrafo 4, lettera a) 1. reati di terrorismo, 2. partecipazione a un’organizzazione criminale, 3. tratta di esseri umani, 4. sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia, 5. traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, 6. traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, 7. corruzione, 8….
Torna all’indice Articolo 1 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240 Oggetto 1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di possedere un visto al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne («obbligo di visto») che permette di valutare se la presenza di tali cittadini di paesi terzi nel…
Regolamento ETIAS (UE) 2018/1240 – European Travel Information and Authorisation System Regolamento che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) Considerando Capo I Disposizioni generali Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Ambito di applicazione Articolo 3 Definizioni Articolo 4 Obiettivi dell’ETIAS Articolo 5 Struttura generale dell’ETIAS Articolo 6 Istituzione e architettura tecnica del sistema d’informazione ETIAS Articolo…
Torna all’indice Considerando del Regolamento UE sulla cibersicurezza 2019 Torna all’indice IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), visto il parere del Comitato…
Torna all’indice Articolo 69 – Regolamento sulla cibersicurezza Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2. Gli articoli 58, 60, 61, 63, 64 e 65 si applicano dal 28 giugno 2021. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri….
Torna all’indice Articolo 68 – Regolamento sulla cibersicurezza Abrogazione e sostituzione 1. Il regolamento (UE) n. 526/2013 è abrogato con effetto a decorrere dal 27 giugno 2019. 2. I riferimenti al regolamento (UE) n. 526/2013 e all’ENISA istituita da tale regolamento si intendono fatti al presente regolamento e all’ENISA istituita dal presente regolamento. 3. L’ENISA istituita dal presente regolamento sostituisce l’ENISA istituita dal regolamento (UE)…
Torna all’indice Articolo 67 – Regolamento sulla cibersicurezza Valutazione e riesame 1. Entro il 28 giugno 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l’impatto, l’efficacia e l’efficienza dell’ENISA e delle sue prassi di lavoro, l’eventuale necessità di modificarne il mandato e le conseguenti implicazioni finanziarie. La valutazione tiene conto di qualsiasi riscontro fornito all’ENISA in relazione alle sue attività….
Torna all’indice Articolo 66 – Regolamento sulla cibersicurezza Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 182/2011. Torna all’indice
Torna all’indice Articolo 65 – Regolamento sulla cibersicurezza Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente titolo e di violazione dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio…
Torna all’indice Articolo 64 – Regolamento sulla cibersicurezza Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo 1. Fatti salvi eventuali ricorsi amministrativi o altri ricorsi extragiudiziali, le persone fisiche e giuridiche hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo per quanto riguarda: a) le decisioni assunte dall’autorità o dall’organismo di cui all’articolo 63, paragrafo 1, anche, se del caso, in relazione al rilascio improprio,…
Torna all’indice Articolo 63 – Regolamento sulla cibersicurezza Diritto di presentare un reclamo 1. Le persone fisiche e giuridiche hanno il diritto di presentare un reclamo all’emittente di un certificato europeo di cibersicurezza o, se il reclamo riguarda un certificato europeo di cibersicurezza rilasciato da un organismo di valutazione della conformità che agisce conformemente all’articolo 56, paragrafo 6, all’autorità nazionale di…
Torna all’indice Articolo 62 – Regolamento sulla cibersicurezza Gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza 1. È istituito il gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza («ECCG»). 2. L’ECCG è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza o da rappresentanti di altre autorità nazionali competenti. Un membro dell’ECCG non rappresenta più di due Stati membri. 3. I portatori di interessi…
Torna all’indice Articolo 61 – Regolamento sulla cibersicurezza Notifica 1. Per ciascun sistema europeo di certificazione della cibersicurezza le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza notificano alla Commissione gli organismi di valutazione della conformità che sono stati accreditati e, se del caso, autorizzati a norma dell’articolo 60, paragrafo 3, a rilasciare certificati europei di cibersicurezza a determinati livelli di affidabilità di…
Torna all’indice Articolo 60 – Regolamento sulla cibersicurezza Organismi di valutazione della conformità 1. Gli organismi di valutazione della conformità sono accreditati da organismi nazionali di accreditamento designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. Tale accreditamento è rilasciato solo se l’organismo di valutazione della conformità soddisfa i requisiti indicati nell’allegato del presente regolamento. 2. Ove un certificato europeo di cibersicurezza sia rilasciato…
Torna all’indice Articolo 59 – Regolamento sulla cibersicurezza Autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza 1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza nel suo territorio oppure, con l’accordo di un altro Stato membro, designa una o più autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza stabilite in tale altro Stato membro affinché siano responsabili dei compiti di…
Torna all’indice Articolo 58 – Regolamento sulla cibersicurezza Autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza 1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza nel suo territorio oppure, con l’accordo di un altro Stato membro, designa una o più autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza stabilite in tale altro Stato membro affinché siano responsabili dei compiti di…