Articolo 10: Informazioni da fornire – Direttiva sul commercio elettronico 1. Oltre agli altri obblighi di informazioni posti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo tra parti diverse da consumatori, il prestatore fornisca in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario del servizio, almeno le seguenti informazioni: a) le varie…
Articolo 2: Definizioni – Direttiva sul commercio elettronico Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni: a) “servizi della società dell’informazione”: i servizi ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE; b) “prestatore”: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione; c) “prestatore stabilito”: il prestatore che esercita…
Articolo 3: Mercato interno – Direttiva sul commercio elettronico 1. Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato. 2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi società dell’informazione…
Articolo 4: Principio dell’assenza di autorizzazione preventiva – Direttiva sul commercio elettronico 1. Gli Stati membri garantiscono che l’accesso all’attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione ed il suo esercizio non siano soggetti ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente. 2. Il paragrafo 1 fa salvi i sistemi di autorizzazione che non riguardano…
Articolo 5: Informazioni generali da fornire – Direttiva sul commercio elettronico 1. Oltre agli altri obblighi di informazione previsti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché il prestatore renda facilmente accessibili in modo diretto e permanente ai destinatari del servizio e alle competenti autorità almeno le seguenti informazioni: a) il nome del prestatore; b) l’indirizzo geografico dove il prestatore…
Articolo 1: Obiettivi e campo d’applicazione – Direttiva sul commercio elettronico 1. La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri. 2. La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, talune norme nazionali sui servizi della società dell’informazione…
Considerando – Direttiva sul commercio elettronico Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47,…
Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), Gazzetta ufficiale n. L 178 del 17/07/2000 pag. 0001 – 0016 Considerando Capo I – Disposizioni Generali Art. 1 – Obiettivi…
Articolo 22: Entrata in vigore – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torna all’indice
Articolo 21: Sanzioni – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro. 2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo…
Articolo 20: Cooperazione – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il punto di contatto nazionale che fornisce assistenza e collaborazione agli Stati membri e alla Commissione. Il punto di contatto è accessibile anche per via telematica. 2. Il Ministero delle attività…
Articolo 19: Composizione delle controversie – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. In caso di controversie, prestatore e destinatario del servizio della società dell’informazione possono adire, anche organi di composizione extragiudiziale che operano anche per via telematica. Tali organi, se operano in conformità ai principi previsti dall’ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono notificati, su loro richiesta, alla…
Articolo 18: Codici di condotta – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori promuovono l’adozione di codici di condotta che trasmettono al Ministero delle attività produttive ed alla Commissione Europea, con ogni utile informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e consuetudini relative al commercio elettronico….
Articolo 17: Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza…
Articolo 16: Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni (hosting) – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente…
Articolo 15: Responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea (caching) – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere…
Articolo 14: Responsabilità nell’attività di semplice trasporto (Mere conduit) – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione…
Articolo 13: Inoltro dell’ordine – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltri il proprio ordine per via telematica. 2. Salvo differente accordo tra patti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo…
Articolo 9: Comunicazione commerciale non sollecitata – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin…
Articolo 10: Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. L’impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all’indipendenza, alla dignità, all’onore della professione, al segreto professionale…