Torna all’indice Articolo 11 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Dialogo fra i portatori di interessi Gli Stati membri consultano i titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale in ogni settore prima di stabilire i requisiti specifici di cui all’articolo 8,…
Torna all’indice Articolo 10 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Misure di pubblicità 1. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni degli istituti di tutela del patrimonio culturale, degli organismi di gestione collettiva o delle autorità pubbliche pertinenti ai fini dell’identificazione delle opere o altri materiali fuori commercio oggetto…
Torna all’indice Articolo 9 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Utilizzi transfrontalieri 1. Gli Stati membri assicurano che una licenza concessa a norma dell’articolo 8 può consentire l’utilizzo di opere o altri materiali fuori commercio da parte dell’istituto di tutela del patrimonio culturale in qualsiasi Stato membro. 2. Gli utilizzi…
Torna all’indice Articolo 8 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Utilizzo di opere fuori commercio e di altri materiali da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale 1. Gli Stati membri dispongono che un organismo di gestione collettiva, conformemente ai mandati ad esso conferiti dai titolari di diritti, possa…
Torna all’indice Articolo 7 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Disposizioni comuni Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con le eccezioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 è inapplicabile. L’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29/CE si applica alle eccezioni e alle limitazioni di cui al presente titolo. L’articolo…
Torna all’indice Articolo 6 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Conservazione del patrimonio culturale Gli Stati membri dispongono un’eccezione ai diritti di cui all’articolo 5, lettera a), e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e…
Torna all’indice Articolo 3 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica 1. Gli Stati membri dispongono un’eccezione ai diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all’articolo 5, lettera a) e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all’articolo…
Torna all’indice Articolo 2 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) “organismo di ricerca“: un’università, comprese le relative biblioteche, un istituto di ricerca o qualsiasi altra entità il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività didattiche…
Torna all’indice Articolo 1 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Oggetto e ambito di applicazione 1. La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell’Unione applicabile al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri…
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Articolo 5 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma…
Articolo 5-bis – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle…
Articolo 6 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui…
Articolo 6-bis – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese…
Articolo 6-ter – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato «Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi», nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le…
Articolo 6-quater – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell’Indice sono affidate…
Articolo 6-quinquies – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto. 2. L’estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, è effettuata secondo le modalità fissate da…