Torna all’indice Articolo 36 – Regolamento sulla cibersicurezza Direttore esecutivo 1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell’ENISA ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti. 2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base a un elenco di candidati proposto dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. 3. Ai fini…
Torna all’indice Articolo 35 – Regolamento sulla cibersicurezza Privilegi e immunità All’ENISA e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE. Torna all’indice
Torna all’indice Articolo 34 – Regolamento sulla cibersicurezza Disposizioni generali Al personale dell’ENISA si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per dare applicazione allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti. Torna all’indice
Torna all’indice Articolo 33 – Regolamento sulla cibersicurezza Lotta antifrode 1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, entro il 28 dicembre 2019 l’ENISA aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione…
Torna all’indice Articolo 32 – Regolamento sulla cibersicurezza Regolamentazione finanziaria La regolamentazione finanziaria applicabile all’ENISA è adottata dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Essa si discosta dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell’ENISA e previo accordo della Commissione. Torna all’indice
Torna all’indice Articolo 31 – Regolamento sulla cibersicurezza 1. Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’ENISA. 2. Il revisore contabile interno della Commissione esercita nei confronti dell’ENISA le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. 3. Il contabile dell’ENISA comunica i conti provvisori per l’esercizio (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro…
Torna all’indice Articolo 30 – Regolamento sulla cibersicurezza Struttura del bilancio dell’ENISA 1. Fatte salve altre risorse, le entrate dell’ENISA comprendono: a) un contributo dal bilancio generale dell’Unione; b) entrate con destinazione specifica volte a finanziare spese specifiche conformemente alla regolamentazione finanziaria di cui all’articolo 32; c) finanziamenti dell’Unione sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc secondo…
Torna all’indice Articolo 29 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le…
Torna all’indice Articolo 32 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Torna all’indice
Torna all’indice Articolo 31 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Torna all’indice
Torna all’indice Articolo 30 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Riesame 1. Non prima del [sette anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione procede a un riesame della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo…
Torna all’indice Articolo 28 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Protezione dei dati personali Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva è effettuato in conformità della direttiva 2002/58/CE e del regolamento (UE) 2016/679. Torna all’indice
Torna all’indice Articolo 27 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Disposizione transitoria Gli accordi di licenza o di trasferimento dei diritti di autori ed artisti (interpreti o esecutori) sono soggetti all’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 19 a decorrere dal [36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente…
Torna all’indice Articolo 26 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Applicazione nel tempo 1. La presente direttiva si applica a tutte le opere e altri materiali protetti dal diritto nazionale nel settore del diritto d’autore al [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] o in data…
Torna all’indice Articolo 25 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Relazione con eccezioni e limitazioni previste da altre direttive Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie, compatibili con le eccezioni e limitazioni di cui alle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, per gli utilizzi o gli ambiti…
Torna all’indice Articolo 16 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Richieste di equo compenso Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l’editore abbia diritto…
Torna all’indice Articolo 15 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online 1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali stabilito in uno Stato membro i diritti di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per…
Torna all’indice Articolo 14 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Opere delle arti visive di dominio pubblico Gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arte visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto…
Torna all’indice Articolo 13 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Meccanismo di negoziazione Gli Stati membri provvedono affinché le parti che incontrano difficoltà nella conclusione di una licenza sui diritti nel perseguire un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su servizi di video su richiesta possano avvalersi dell’assistenza…
Torna all’indice Articolo 12 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Concessione di licenze collettive con effetto esteso 1. Gli Stati membri possono disporre, per quanto riguarda l’utilizzo sul loro territorio e in base alle garanzie previste dal presente articolo, che qualora un organismo di gestione collettiva, che sia soggetto alle…