Ordinanza Cassazione Civile, Sez. 3, Num. 29252, del 13.11.2024
Sono noti i pregiudizi e le difficoltà che possono derivare da una errata segnalazione in centrale rischi, sia dal punto di vista imprenditoriale che personale.
Sull’argomento si è espressa di recente la Corte di Cassazione, focalizzandosi in particolare sui presupposti per ottenere il risarcimento del danno causato da una segnalazione illegittima.
Il fatto
Il sig. H.E.A. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trento, la società H.V.L. s.p.a. chiedendo che, previo accertamento della illegittimità delle segnalazioni effettuate in Centrale Rischi della Banca d’Italia, la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni.
Invero, quale socio e amministratore aveva prestato garanzia per i canoni dovuti dalla propria società alla società H.V.L., senonché i pagamenti dei canoni erano stati sospesi dopo qualche tempo a causa dell’inutilizzabilità del bene. La creditrice aveva segnalato quindi a sofferenza in Centrale Rischi la debitrice unitamente al fideiussore, in veste di garante.
Nel frattempo, era stata avviata una procedura arbitrale per dirimere la controversia in relazione all’immobile. La Camera Arbitrale aveva riscontrato la presenza di vizi del bene oggetto di locazione e aveva stabilito che il mancato pagamento del canone era giustificato.
Sia la corte di primo grado che la corte d’appello aveva escluso il diritto al risarcimento del danno, sostenendo che l’attore non aveva dato prova del pregiudizio subito in qualità di garante.
La posizione della Corte di Cassazione
La sentenza della corte d’appello di Bolzano è stata impugnata dal sig. H.E.A. lamentando che la corte, pur avendo reputato fondata la domanda di accertamento dell’abusività della segnalazione della debitrice principale H.M. s.r.l. in Centrale Rischi, abbia poi negato il risarcimento del danno (patrimoniale e non) benché risultasse dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio “che il demerito creditizio segnalato in difetto dei presupposti che lo giustificassero avrebbe impedito a H.M. s.r.l. [la società del sig. H.E.A.] di mantenere i propri affidamenti presso banche e fornitori, costringendo il garante a far fronte alle sue obbligazioni”.
La Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso fondato.
In primo luogo, la Corte Suprema ha ricordato come spetti all’attore di un giudizio dimostrare sia l’esistenza del danno, sia il nesso di causa tra la condotta colposa del creditore e tale danno. La Corte ha inoltre precisato che:
- il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva, che, nel caso di un imprenditore, può consistere “un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza” (Cass., sez. 1, 09/07/2014, n. 15609); mentre
- per un qualsiasi altro soggetto, può consistere anche nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell’accesso al credito (Cass., sez. 3, 10/02/2020, n. 3133).
Nel caso di specie, la corte d’appello ha ritenuto che il sig. H.E.A. non avesse fornito la prova che la segnalazione in Centrale Rischi fosse stata la causa del rifiuto delle banche di concedere finanziamenti e della richiesta di rientro dei fidi già accordati.
Senonché, ha rilevato la Cassazione, proprio poco dopo la segnalazione in CR, Unicredit S.p.A. aveva chiesto di provvedere al rientro dell’esposizione debitoria, una pretesa pervenuta in modo repentino proprio dopo la segnalazione a sofferenza. Allo stesso modo, Compassa Banca S.p.A. aveva rifiutato l’erogazione di un prestito al sig. H.E.A. in quanto il suo nome, per quanto in veste di mero garante, risultava accostato alla società debitrice segnalata a sofferenza.
Ha concluso, quindi, la Corte che dagli atti del giudizio emergeva chiaramente il nesso di causalità tra la segnalazione e la revoca degli affidamenti in precedenza concessi alla debitrice principale, con conseguente evidenza del pregiudizio risentito dal garante, essendo tra la segnalazione e la revoca degli affidamenti intercorso un breve lasso di tempo (Cass., sez. 3, 25/09/2023, n. 27262).
Parimenti, il pregiudizio si è riflesso, per il sig. H.E.A., in un accesso al credito più difficile, circostanza che integrava la qualificazione di un danno in capo allo stesso.
Conclusioni
Con la pronuncia in oggetto, la Cassazione ha chiarito come sia meritevole di risarcimento il danno derivante da illegittima segnalazione in centrale rischi, evidenziando come tale danno possa essere provato sia mediante documenti che attraverso prove indiziarie. Il danno si manifesta, invero, sia da un punto di vista concreto, relativamente alle richieste di rientro degli affidamenti accordati da parte delle banche, sia sotto un aspetto reputazionale e d’immagine in merito all’accesso a nuove forme di finanziamento.