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Il Marketing e la riforma del Registro Pubblico delle Opposizioni

di Andrea Broglia


Il marketing diretto, o le comunicazioni a scopo commerciale

Le comunicazioni, anche gratuite, mediante le quali un ente, un professionista, una società o un’organizzazione intendano promuovere servizi, prodotti, offerte, proposte, a soggetti determinati[1], costituiscono marketing diretto, o direct marketing.

Si tratta di comunicazioni dirette a soggetti determinati (individuati) perché per effettuarle si utilizzano i loro dati personali, ossia, per esempio, il numero di telefonia fissa, mobile, oppure un indirizzo email o un indirizzo di posta cartacea.

Il marketing viene suddiviso, anche in base alle disposizioni che lo regolano, in due grandi tipologie.

  • Tradizionale: comprende la corrispondenza con posta cartacea ma anche le telefonate effettuate direttamente dal titolare del trattamento, ovvero dall’organizzazione che promuove propri prodotti o servizi mediante invio di materiale pubblicitario, oppure promuove direttamente la vendita di beni o di servizi; costituisce, pure, marketing tradizionale, il compimento di ricerche di mercato. In definitiva costituiscono marketing tradizionale tutte le comunicazioni e i contatti che abbiano sfondo e finalità commerciali.
  • Automatizzato: lo sono tutte le tipologie di attività di promozione dirette a soggetti individuati (tramite i loro dati personali) effettuate mediante
    • comunicazioni elettroniche (email per presentazioni di prodotti o servizi, offerte, prese di appuntamento),
    • telemarketing,
    • software e sistemi automatizzati senza intervento di operatore,
    • call center,
    • email massive, notifiche push, salesforce, sms, mms,
    • sistemi telefonici con pre registrazione.

Il primo, quello tradizionale, è soggetto alle norme del Gdpr, perché riguarda gli “interessati” dei quali sono utilizzati i dati personali.

Il secondo, automatizzato, è disciplinato, in primo luogo, quale normativa speciale, dalla Direttiva ePrivacy 2002/58/CE ma anche, per quanto riguarda l’Italia, dal Codice della Privacy[2], agli articoli 121 e ss., i cui principi, beninteso, devono tenere conto anche delle norme del Gdpr (per esempio sulle necessarie caratteristiche che il consenso deve avere[3]).

Cosa non è marketing

Vale la pena evidenziare che non costituisce comunicazione commerciale l’attività necessaria e correlata ad un servizio già in corso, per l’esecuzione o la gestione dello stesso (ad es. l’invio di una comunicazione per informare il destinatario dello stato di avanzamento del servizio o della richiesta, per un aggiornamento contrattuale, per un servizio compreso nelle attuali condizioni).

Gdpr e Codice Privacy: interessati, utenti e contraenti

Come anticipato le disposizioni del Gdpr si applicano solo ai dati personali degli “interessati”, ossia alle informazioni che riguardano persone fisiche, identificate o identificabili.

Sebbene, dunque, il Regolamento abbia come destinatari della tutela le persone fisiche, è importante sapere che, invece, il Codice italiano della Privacy tutela e riguarda anche le persone giuridiche o i professionisti.

Le disposizioni relative alle Comunicazioni elettroniche si rivolgono, infatti, non solo agli utenti, ma anche ai contraenti dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione[4].

Poiché il contraente che è parte di un contratto con un fornitore di un servizio di comunicazione elettronica (ossia un rapporto di fornitura di telefonia, in genere), come ovviamente anche di un rapporto di gestione di comunicazioni via email può essere, indistintamente, una persona fisica ma anche una persona giuridica, le norme che riguardano il marketing automatizzato si estendono, di conseguenza, anche alle persone giuridiche e ai professionisti o agli Studi di professionisti o alle Associazioni e Organizzazioni che siano parte dei citati rapporti e servizi di comunicazione elettronica.

Le regole per fare marketing sino a oggi

Sistemi tradizionali

In caso di utilizzo di sistemi tradizionali, in forza del Gdpr, per contattare l’interessato persona fisica per promuovere prodotti, servizi, offrire appuntamenti dedicati, è necessario il consenso[5].

Per le persone giuridiche, al contrario, la regola generale (che però “soffre” di una importante eccezione di cui parleremo tra poco), è che, nel caso vengano impiegati strumenti non automatizzati (telefonate e posta cartacea), non è necessario richiedere preventivamente alcun consenso[6].

Sistemi automatizzati

Il Codice Privacy prevede l’obbligo del consenso per l’utilizzo dei dati di contatto dei “contraenti” e degli “utenti” ai fini dell’invio di comunicazioni di marketing diretto[6], ogniqualvolta siano impiegati strumenti cc.dd. automatizzati[7].

Poiché, dunque, come si è visto, la definizione di “contraente” (art. 121 del Codice Privacy) include non solo le persone fisiche ma anche tutti gli altri soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche e, cioè, per l’appunto, le persone giuridiche nel senso a-tecnico ed estensivo sopra precisato, occorrerà anche in tal caso richiedere loro un apposito e preventivo consenso.

Sistemi tradizionali (telefonate e posta cartacea) e iscrizione nel Registro Pubblico

Fermo quanto sopra, deve però essere sottolineato, come anticipato in relazione alla “importante eccezione” relativa al marketing verso persone giuridiche che, anche nei confronti di queste ultime (e pure delle persone fisiche), la comunicazione commerciale è consentita solo nei confronti di coloro i quali non abbiano esercitato il diritto di opposizione mediante l’iscrizione della numerazione della quale sono intestatari nel Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO).

Il “significato” dell’iscrizione al Registro

In altre parole e per sintetizzare la disciplina, l’utente o il contraente (del servizio di comunicazione elettronica disponibile al pubblico) che si iscriva al Registro manifesta il proprio diritto di opposizione alla ricezione di chiamate dirette tramite operatore o di messaggi di posta elettronica ai propri indirizzi[8].

Prima di contattarlo, dunque, è necessario verificare che la numerazione o l’indirizzo non siano stati iscritti nel Registro.

L’eccezione del soft spam

E’ opportuno sottolineare che vi è la possibilità di inviare comunicazioni commerciali, anche senza consenso, se ricorrano tutte e quante le seguenti tre condizioni:

  • sia data preventiva informazione, inizialmente o in occasione dei successivi contatti, all’utente o al contraente che fornisca le proprie coordinate di posta elettronica nel contesto della vendita di un bene o della prestazione di un servizio,
  • si tratti di comunicazioni afferenti prodotti o servizi analoghi a quello oggetto della vendita,
  • sia espressamente indicato al destinatario il diritto di opporsi in ogni momento, in maniera agevole e gratuita, al trattamento.

In questa ipotesi, se il soggetto sia stato debitamente informato in occasione della prima contrattualizzazione e in tale contesto abbia fornito i propri dati di contatto e, ancora, allorché lo si contatti sia rammentata la possibilità di opporsi a tali trattamenti (c.d. opt out), la comunicazione sarà ritenuta legittima[9].

Il Registro delle Opposizioni

Il Registro, istituito con il D.P.R. 178/2010 e con incarico di realizzazione e gestione alla Fondazione Ugo Bordoni, ente terzo indipendente, è attivo dal 2011[10].

La disciplina e il funzionamento sono stati aggiornati nel 2018. Con la L. n. 5/2018, in particolare introducendo la possibilità di iscrizione allo stesso per tutti i numeri nazionali, fissi e cellulari, anche se non presenti negli elenchi telefonici pubblici, mentre con il D.P.R. n. 149 del 2018 è stato esteso l’ambito di applicazione della disciplina anche alle comunicazioni commerciali cartacee.

Semplificando molto può dirsi che l’iscrizione nel Registro comportava (ma comporta ancora, con le novità in arrivo), come visto, l’esercizio del diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, in particolare dell’utenza telefonica fissa iscritta e del correlato indirizzo postale, risultanti dagli elenchi telefonici pubblici: si tratta dell’esercizio del c.d. diritto di opt out.

Ne consegue che il Registro costituiva (e costituisce) una black list di dati personali che non possono essere utilizzati.

Il divieto vale sia per l’azienda che direttamente voglia contattare un soggetto, sia per le eventuali agenzie o intermediari incaricati (agenzie di telemarketing, teleselling, call center esterni, ecc.).

Chi voglia effettuare attività di comunicazione commerciale deve quindi, necessariamente e previamente, verificare che il dato di contatto che intenda utilizzare non sia “iscritto” nel Registro.

La consultazione di tale Registro da parte degli operatori, ad oggi mensile, è necessaria e prevede il pagamento di alcune somme e una consultazione periodica, oltre ovviamente al relativo aggiornamento demandato alla Fondazione che gestisce il Registro stesso (Fondazione Ugo Bordoni[11]).

Le “novità” del Registro delle Opposizioni

Il DPR 26/2022, entrato in vigore il 13 aprile 2022, introduce nei suoi 15 articoli consistenti novità nell’ambito del marketing e delle comunicazioni a scopo commerciale.

Le nuove disposizioni rafforzano la tutela degli utenti (contraenti) dei servizi di telefonia contro le pratiche scorrette e aggressive di molti operatori, conosciute anche come “telemarketing selvaggio[12]”.

Il lavaggio delle liste

Tutti coloro che vorranno utilizzare numeri di telefonia per effettuare chiamate con finalità commerciali dovranno consultare, prima di iniziare e in ogni caso mensilmente, il Registro, aggiornando le proprie liste di contatto secondo quanto comunicato dal gestore, che dovrà “riconsegnare”, entro 24 ore dalla ricezione, la lista con i contatti che l’operatore vorrebbe contattare con l’indicazione di coloro che si siano iscritti o che abbiano modificato precedenti indicazioni.

La consultazione così fatta, che restituirà liste non “modificabili” o ulteriormente trasmissibili a terzi, avrà efficacia di 15 giorni per il marketing telefonico e di 30 per gli invii mediante posta cartacea. Ne consegue che l’operazione chiamata, appunto “lavaggio delle liste” dovrà avvenire ogni 15 giorni per il marketing telefonico e ogni 30 per il marketing cartaceo.

Dal prossimo 27 luglio, giorno in cui dunque dovrebbero essere pronti tutti i dettagli e le specifiche operative, l’utente che non voglia più essere contattato, anche sul proprio numero di telefono cellulare e, quindi, non solo su quello risultante dagli elenchi pubblici e, ovviamente, anche presso il proprio indirizzo correlato al numerazione fissa, potrà, iscrivendosi al Registro, così esercitare la propria opposizione, il proprio dissenso, diniego, rifiuto a ricevere comunicazioni, proposte, offerte, segnalazioni, richieste di appuntamenti dedicati, di qualsiasi tipologia e natura.

Le definizioni

Forniamo qui di seguito alcune definizioni del nuovo testo che possono essere utili per la comprensione di quanto seguirà.

  • Contraente: qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico o destinatario di tali servizi anche per il tramite di una scheda prepagata.
  • Operatore: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica che, in qualità di Titolare del trattamento, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all’art. 129 comma 1 del Codice Privacy, ossia degli elenchi cartacei o elettronici e delle numerazioni telefoniche nazionali per effettuare
  • Attività di marketing e/o di comunicazione commerciale (n.d.a.: definizione non tratta dall’art. 1 in esame) ossia mediante l’impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
  • Materiale pubblicitario: qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni, mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi[13].

Le principali novità

Le novità più rilevanti riguardano

  • l’estensione del Registro anche alle numerazioni non presenti negli elenchi telefonici pubblici, inclusi i cellulari: nel Registro sono inseribili “le numerazioni e i corrispondenti indirizzi postali presenti negli elenchi” telefonici “dei contraenti” e riguarda il “trattamento di tutte le numerazioni telefoniche nazionali, fisse e mobili”[14];
  • l’estensione della disciplina a tutti i “trattamenti
    • mediante comunicazioni telefoniche con qualunque mezzo effettuate”, ossia con o senza operatore (sistemi automatizzati) nonché
    • “tramite posta cartacea”.
  • La richiesta di iscrizione da parte del contraente (ossia di chi abbia in essere un rapporto con un fornitore di servizi di telefonia, anche eventualmente solo per il tramite di una scheda prepagata) ha come effetto automatico di operare non solo l’opposizione al trattamento di tali numerazioni, ma anche la revoca di tutti i consensi precedentemente espressi[15].
  • L’iscrizione, o il rinnovo della stessa, non produce effetti nei confronti di quegli operatori che abbiano raccolto consensi “nell’ambito di specifici rapporti contrattuali
    • in essere, ovvero
    • cessati da non più di trenta giorni aventi a oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca[16].
  • Le modalità di iscrizione al Registro sono semplificate, poiché ammesse ora con la sola modalità “web” e telefonica con risponditore automatico.

Vale la pena evidenziare che poiché la norma riporta le definizioni di cui al codice Privacy (Artt. 121 e 130), ossia parla di “contraente”, l’iscrizione al Registro e le sue conseguenze riguardano sia le persone fisiche sia le persone giuridiche[17].

Realizzazione e gestione del Registro

Sintetizzando le disposizioni di cui all’art. 4 del decreto in esame, il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) provvede alla realizzazione e alla gestione del Registro attraverso vari passaggi e, in particolare:

  • la formazione e l’attivazione del nuovo Registro con particolari riferimenti e riguardi in relazione a condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, di parametri di calcolo dei corrispettivi per le consultazioni, delle cause di revoca, recesso e delle garanzie da prestarsi, sulla base di un contratto di servizi, da parte dell’affidatario, ecc.;
  • lo svolgimento di alcune consultazioni;
  • l’emanazione di un regolamento, sentiti il Garante Privacy e l’AGCOM, per disciplinare il trasferimento delle numerazioni fisse non presenti negli elenchi telefonici pubblici ai fini di una successiva loro iscrizione di default nel RPO[18].

I soggetti obbligati ad accedere al servizio di consultazione degli iscritti al Registro

Qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003 e delle numerazioni telefoniche nazionali mediante l’impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale deve presentare istanza al gestore del Registro[19].

Le specifiche dell’istanza ai fini della iscrizione in qualità di operatore

Anche qui riassumendo notevolmente, elenchiamo una serie di adempimenti e prescrizioni poste sull’operatore che, volendo effettuare attività di marketing, tradizionale o automatizzato, utilizzando numerazioni di telefono fisso o mobile, deve previamente verificare che la numerazione non sia presente nel Registro.

Obbligo di consultazione: prima dell’inizio della campagna e, in ogni caso, mensile;

Registrazione dell’operatore: compilazione form web; invio documentazione;

Gestione istanza: mediante Spid, CIE, certificato digitale nell’area riservata del sito https://registrodelleopposizioni.it/;

Modalità di consultazione: Area riservata, Pec, firma digitale, web services;

Liste di contatti da verificare: file di testo compressi, firmati digitalmente, con le numerazioni da verificare;

Liste restituite: file di testo compressi contenenti le numerazioni sottoposte con indicazione, per ciascuna, se presente come iscritta o meno e, per Registro telefonico, eventuale data di annullamento dei consensi;

Periodo di validità della lista restituita: 15 giorni per Registro telefonico, 30 giorni per Registro postale;

Altre specificazioni: liste sino a un milione di numerazioni; massimo invio giornaliero di liste: 5; fino a 15 in un giorno per un totale di 15 milioni di numerazioni.

Costi di accesso

Gli operatori devono versare al gestore del RPO le tariffe di accesso su base annuale ovvero sulla base di altre frazioni temporali anche inferiori, a seconda delle esigenze dell’operatore, purché nei limiti stabiliti dal gestore (MISE).

Per completezza, dal 2020 i corsi per l’accesso al Registro sono i seguenti (estratti dal sito istituzionale della Fondazione Ugo Bordoni, che gestisce il registro: https://registrodelleopposizioni.it/it/operatori/home-operatori).

Altre specificazioni

  • L’operatore è tenuto a effettuare le chiamate rendendo identificabile la linea chiamante e utilizzando prefissi nazionali, pena le sanzioni applicabili dall’Agcom[20].
  • Sia l’operatore sia l’eventuale soggetto delegato (agenzie, mandatari, call center, ecc.), devono rendere idonea Informativa ai sensi del Gdpr e indicare con precisione al contraente che i dati personali sono stati estratti legittimamente dagli elenchi di contraenti di cui all’art. 129 del Codice ovvero da altre fonti[21];
  • sarà realizzata una campagna informativa rivolta ai contraenti, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro, idonea a favorire la piena consapevolezza dei diritti e delle modalità di opposizione al trattamento[22];
  • il Garante Privacy eseguirà i controlli sull’organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonché per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria;
  • in caso di violazione il contraente potrà avvalersi delle forme di tutela di cui al Gdpr, e in particolare quelle che prevedono mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni, nonché di quelle del Codice Privacy che stabiliscono modalità e procedure per gli accertamenti e i controlli.

Cosa deve fare l’operatore che intenda fare marketing telefonico o cartaceo

E’ opportuno, a fini di chiarimento, specificare la differenza tra l’Operatore che intenda promuovere propri prodotti e servizi e l’Operatore di Comunicazione.

L’Operatore che effettua attività di comunicazione commerciale

È, quest’ultimo, come abbiamo visto, qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che – in qualità di titolare del trattamento dei dati personali – intende svolgere attività di marketing mediante il telefono e/o la posta cartacea, utilizzando i dati degli utenti presenti negli elenchi telefonici pubblici (numeri di telefono ed eventuali indirizzi di posta associati). L’operatore è tenuto a registrarsi al RPO e a comunicare la lista dei numeri che intende contattare.

L’Operatore di Comunicazione e il Registro (ROC)

Il Registro unico degli Operatori di comunicazione (ROC) ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari e di consentire l’applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

I soggetti tenuti all’iscrizione al Registro (ai sensi dell’art. 2 della delibera 666/08/CONS) sono i seguenti:

  • gli operatori di rete;
  • i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (già fornitori di contenuti);
  • i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
  • i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
  • le imprese concessionarie di pubblicità;
  • le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
  • le agenzie di stampa a carattere nazionale;
  • gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
  • i soggetti esercenti l’editoria elettronica;
  • le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica;
  • gli operatori economici esercenti l’attività di call center.

Con riferimento all’attività di servizi di comunicazione elettronica, sono obbligati all’iscrizione al ROC “le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica” che, in base ad autorizzazione forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva.

Abbiamo però evidenziato che sono tenuti all’iscrizione anche gli operatori che svolgono attività di call center che, come spesso avviene, hanno sede all’estero.

E’, questo, in effetti, uno degli aspetti più problematici della riforma in esame, a motivo di larghe sacche di illegalità che veicolano messaggi promozionali tramite SMS o app di messaggistica istantanea.

Al riguardo, per completezza, pare utile ricordare la recente decisione della Cassazione che, con sentenza n. 9920, depositata il 28 marzo 2022 ha statuito che la disponibilità a ricevere comunicazioni commerciali deve essere manifestata alla stipula del contratto; se l’utente non presta il consenso in tale occasione, è da considerarsi illecito l’invio di successivi SMS con i quali si richieda il rilascio del consenso all’attività di marketing[23].

In ogni caso vale la pena ribadire, anche alla luce della decisione appena citata, che pure in mancanza di iscrizione al Registro, senza consenso non è lecito inviare messaggi promozionali agli interessati, ferme restando le particolarità viste sopra.

L’accesso al Registro per fare marketing

Per accedere al Registro gli operatori titolari del trattamento sono tenuti a presentare un’istanza (email + raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via pec e firma digitale).

I costi sono, al momento, quelli che abbiamo individuato più sopra.

Come anticipato, le liste, una volta restituite a seguito della verifica operata dal gestore del Registro, avranno una validità di 15 giorni per il marketing telefonico e di 30 giorni per il marketing cartaceo.

Le sanzioni

Il marketing “selvaggio” è da anni sotto la lente di ingrandimento del Garante della Privacy che, negli ultimi anni, ha irrogato pesanti sanzioni[24]: sono noti i provvedimenti, in diverse e articolate decisioni, che hanno imposto svariate decine di milioni di euro da versare a diversi operatori del settore, soprattutto, delle utilities, anche se al di sotto del massimo edittale, che può raggiungere fino al 4% dei ricavi consolidati dell’impresa.

Con le novità in arrivo le possibili sanzioni per gli inadempienti sono le seguenti:

  • Sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato (come previsto dal GDPR)
  • Sospensione delle attività di telemarketing
  • Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

[1] Deve essere una comunicazione diretta a soggetti determinati: non costituiscono direct marketing le pubblicazioni o le promozioni destinate ad un numero imprecisato e non definito di destinatari, come avviene con una generica pubblicazione online, l’affissione o l’utilizzo di cartellonistica pubblicitaria, il volantinaggio.

[2] D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, successsivo al Gdpr.

[3] Cfr. nota 5.

[4] Cfr. Art. 121 Codice Privacy.

[5] Cfr. Art. 7 Gdpr, Condizioni per il consenso.

  1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
  2. Se il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.
  3. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l’interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.
  4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l’eventualità, tra le altre, che l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all’esecuzione di tale contratto.

[6] Rif.: Art. 130 comma 3 Cod. Privacy e artt. 6 e 7 Gdpr.

[7] Rif.: Art. 130 commi 1 e 2 Cod. Privacy.

[8] Il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali è previsto specificamente dall’art. 21 del Gdpr e, in particolare, per il marketing, dal n. 2: “Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.”

[9] Ferma restando, peraltro, una corretta gestione, lato data protection, del cosiddetto bilanciamento di interessi relativo al legittimo interesse.

[10] https://registrodelleopposizioni.it/.

[11] https://www.fub.it/.

[12] O anche “teleselling”.

[13] Le “definizioni” di cui all’art. 1 del provvedimento in esame prevedono anche ulteriori termini, quali: Codice (il Cod. Privacy), il Registro (RPO), gli elenchi dei contraenti, il Gestore del registro, il Gdpr.

[14] Cfr. Art. 2 Decreto 26/2022.

[15] La precisazione deriva dalle disposizioni di cui alla L. 205/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 139/2021 (c.d. “Decreto Capienze”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 7 dicembre 2021.

[16] Ai sensi del comma 5 dell’Art. 1 della L. 5/2018.

[17] Cfr. Art. 3, comma 2, Decreto 26/2022: “Il diritto di opposizione, di cui all’art. 21 del Gdpr, può essere esercitato dal contraente iscrivendosi al registro…”.

[18] Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 5/2018.

[19] Cfr. Art. 5 Decreto 26/2022.

[20] Cfr. art. 9 Decreto in esame e Art. 2 L. 5/2018.

[21] Cfr. Art. 10.

[22] Cfr. Art. 11.

[23] Cfr.:https://dirittodiinternet.it/consenso-al-marketing-mediante-sms-si-pronuncia-la-cassazione/.

[24] https://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9741157: nella newsletter del 31 gennaio 2022, ad esempio, è rinvenibile la indicazione di un provvedimento mediante il quale il Garante ha sanzionato l’utilizzo di liste non verificate: “il committente risponde anche per le società di cui si avvale. Grave il fenomeno delle “scatole cinesi”. “Chi commissiona una campagna promozionale deve sempre verificare che le società incaricate di svolgerla operino correttamente e non utilizzino illecitamente i dati di consumatori che non desiderano essere disturbati.”


Autore:

Andrea Broglia

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