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Libertà di panorama in Italia: le criticità di una normativa anacronistica

di Ilaria Paradiso


Il diritto d’autore è certamente uno dei rami del diritto più influenzati dall’evoluzione tecnologica, che ha inciso tanto dal punto di vista soggettivo (si pensi ad esempio al dibattito sull’AI come autore di opere protette), quanto dal punto di vista dell’oggetto (si pensi alla tutela autorale di software e database). Tuttavia, i nuovi mezzi digitali implicano potenzialmente anche nuove forme di violazione dei diritti degli autori, le cui opere sono più facilmente riproducibili ed istantaneamente comunicabili al pubblico. Alle prerogative di tutela degli autori, però, si contrappone l’aspettativa comune secondo la quale tutto ciò che è stato pensato e realizzato per essere visibile al pubblico dovrebbe essere anche liberamente riproducibile, la c.d. libertà di panorama.

La libertà di panorama nell’ordinamento comunitario (Direttiva 2001/29/CE)

Di norma, al titolare del diritto d’autore è attribuito il diritto esclusivo di riprodurre, comunicare e mettere a disposizione del pubblico la sua opera.[1] Tuttavia, tale prerogativa può essere limitata attraverso le c.d. “eccezioni e limitazioni”. In particolare, l’articolo 5, paragrafo 3, lettera h, della Direttiva 2001/29/CE ha introdotto la libertà di panorama (o eccezione di panorama) che consente agli Stati Membri di prevedere limitazioni al diritto di riproduzione e di comunicazione al pubblico per quanto riguarda opere, quali quelle architettoniche o scultoree, protette da copyright e realizzate per essere collocate stabilmente in spazi pubblici, senza violare i diritti dei rispettivi titolari.[2]

Applicando la Direttiva InfoSoc, quindi, la fotografia di un turista raffigurante alcuni degli edifici del quartiere Le Albere di Trento (progettato da Renzo Piano e inaugurato nel 2013) pubblicata sul web non costituirebbe una violazione del diritto d’autore. Infatti, il principale requisito sottolineato nella norma è che l’opera[3] sia stata realizzata per essere collocata stabilmente in uno luogo pubblico, senza attribuire alcuna rilevanza al carattere commerciale o meno della riproduzione.

Tuttavia, l’eccezione di panorama è facoltativa e se alcuni Paesi, quali la Germania, hanno adottato disposizioni molto ampie,[4] altri, tra cui l’Italia, non hanno implementato la disposizione.

Qual è, dunque, lo stato dell’arte nel territorio italiano?

La dicotomia di tutela nell’ordinamento italiano

La riproduzione e la successiva comunicazione al pubblico di un’opera possono coinvolgere diversi ambiti del diritto: all’interno di una fotografia che ritrae un paesaggio cittadino, infatti, si possono trovare non solo opere protette dal diritto d’autore, ma anche beni di interesse storico e culturale.

La scelta del legislatore italiano di non trasporre l’eccezione di panorama all’interno dell’ordinamento onera l’interprete di aggirare il conflitto tra l’interesse alla remunerazione degli autori e quello del pubblico alla libera fruizione delle opere, andando a ricercare le disposizioni applicabili al caso concreto. Da questo quadro emerge che il sistema italiano si basa sulla compresenza di due binari paralleli: l’uno a tutela dei diritti, patrimoniali e morali, di cui è titolare l’autore dell’opera e l’altro a tutela di un interesse collettivo. Binari fondati su una base comune, ossia l’articolo 9 della Costituzione, a presidio del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione.[5] Dunque, il soggetto che voglia avvalersi dell’utilizzo di un’immagine, ad esempio per condividerla come foto di copertina sulla propria pagina Facebook, dovrà svolgere una doppia valutazione: da un lato, circa l’insistenza o meno della tutela autorale su qualcuno degli elementi fotografati e, dall’altro lato, circa il rispetto delle norme riguardanti la comunicazione dei beni culturali.

Le eccezioni previste dalla Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941)

In Italia, un’opera dell’ingegno è tutelata dalla Legge sul Diritto d’Autore quando presenti i caratteri della creatività e dell’originalità. Dati questi due criteri fondamentali, l’autore è garantito nelle sue prerogative patrimoniali (quali, ad esempio, il diritto di riproduzione, di comunicazione al pubblico e di pubblicazione) e morali (quali, ad esempio, il diritto di paternità o il diritto di inedito).

I diritti dell’autore, però, possono essere limitati. Innanzitutto, la tutela autorale ha una durata specifica (tutta la vita dell’autore e fino a settant’anni dopo la sua morte) e, in aggiunta, sono previste alcune eccezioni, tra cui quelle ai diritti di riproduzione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico, contenute agli articoli 65 e 70.

La prima delle due disposizioni stabilisce un’eccezione al divieto di riproduzione e comunicazione di materiali protetti, qualora siano utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, purché se ne indichi la relativa fonte.[6]

L’articolo 70, invece, stabilisce due eccezioni importanti: al primo comma si ammettono, sempre per uso di critica o di discussione, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico. Tuttavia, la riproduzione risulterà lecita se effettuata nei limiti giustificati da tali fini e laddove non costituisca concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera originale. Ancora, è ammessa la riproduzione a fini di insegnamento o di ricerca solo se essa avviene per finalità illustrative e per fini non commerciali.[7] Il comma successivo abilita la libera pubblicazione attraverso la rete internet di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, purché questa avvenga a titolo gratuito, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui l’utilizzo non sia a scopo di lucro.[8] Fuori da questi casi, è necessario che l’utente ottenga il previo consenso del titolare del diritto d’autore prima di riprodurre e/o comunicare l’opera protetta.

Quanto emerge dalla lettura delle due disposizioni richiamate è che nell’ordinamento italiano non esiste un’eccezione assimilabile a quella prevista dall’articolo 5(3)(h) della Direttiva 2001/29/CE. Gli unici spazi di libertà concessi agli utenti riguardano il loro esercizio del diritto di cronaca e di istruzione, mentre sono escluse tutte le comunicazioni che abbiano carattere commerciale (sia diretto che indiretto).

In questo senso, la legge italiana risulta anacronistica: la previsione di cui al comma 1-bis dell’articolo 70 è di difficile applicazione se si pensa alle sempre più avanzate fotocamere di cui sono dotati gli smartphone. Soprattutto, ci si chiede se nell’alveo dell’eccezione possano rientrare anche le pubblicazioni sui social network. Questi ultimi, infatti, prevedono spesso nelle loro condizioni d’uso la possibilità che la piattaforma utilizzi i contenuti caricati dagli users per fini commerciali.[9] Dunque, l’accettazione dell’utente di concedere una licenza all’utilizzo dei contenuti che condivide sul suo profilo da parte del social media, anche per usi commerciali, fatica a rientrare entro il perimetro dell’eccezione di cui all’articolo 70 della Legge 633/1941.

Le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004)

Il quadro si complica ulteriormente se la riproduzione include e/o concerne beni che presentino un interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico,[10] e rientrino quindi nella definizione di beni culturali di cui all’articolo 2 del D.lgs. 42/2004. Le disposizioni che si occupano di disciplinare la riproduzione e comunicazione di questa speciale categoria di beni sono gli articoli 107 e 108. Questi ultimi prevedono che il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possano consentire, attraverso un’autorizzazione, alla riproduzione e all’uso dei beni che hanno in consegna, purché l’attività non consista nel trarre calchi per contatto delle opere originali che potrebbero risultarne danneggiate.[11] Sono quindi previsti dei criteri per stabilire l’ammontare dei canoni di concessione e i corrispettivi di riproduzione.[12]

Tuttavia, le previsioni che rilevano maggiormente in relazione alla libertà di panorama sui beni culturali sono i commi 3 e 3-bis dell’art. 108, che stabiliscono casi di libera fruizione. Non è dovuto nessun canone nel caso in cui le riproduzioni, attuate senza scopo di lucro, siano state eseguite da un soggetto privato per un uso personale o per motivi di studio, o da un soggetto sia privato che pubblico al fine di valorizzare i beni stessi. A maggior ragione, è sempre libera l’attività di riproduzione e divulgazione di beni culturali (diversi da quelli archivistici sottoposti a restrizioni) svolta senza scopo di lucro e per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, nonché promozione della conoscenza del patrimonio culturale.[13] Infine, viene fatta salva la disciplina del diritto d’autore, il che implica che l’utente, eventualmente, debba richiedere due autorizzazioni distinte.

Dunque, anche dall’analisi di questa seconda disciplina risulta, sia la totale mancanza di una limitazione equivalente alla libertà di panorama europea, sia il sorgere degli stessi problemi legati alle eccezioni al diritto d’autore. Infatti, nonostante il comma 3-bis dell’articolo 108 permetta la condivisione di un’immagine raffigurante un bene culturale su un social media, l’esclusione di uno scopo di lucro e l’obbligo di inibire terzi dall’appropriarsi dell’immagine del bene e successivamente diffonderla per finalità commerciali cozza con il funzionamento della maggior parte delle piattaforme esistenti.

Un panorama ancora frammentato

Finora, il tema della libertà di panorama è stato analizzato utilizzando l’esempio di un utente che, ignaro di violare potenzialmente le prerogative altrui, scatta una fotografia di un paesaggio urbano e la pubblica su un social media per condividerla con i suoi followers. In realtà, la portata dell’eccezione è ben più ampia: si pensi all’utilizzo di immagini per la creazione di cartoline e alle panoramiche fornite da programmi come Google Street View o Google Earth. O ancora, a tutte le iniziative di digitalizzazione delle opere d’arte e ai concorsi fotografici, come Wiki Loves Monuments.

Il dibattito circa la necessità di introdurre questa eccezione, addirittura come obbligatoria, è stato molto acceso tanto nel contesto europeo quanto in quello italiano. Tuttavia, nonostante una Consultazione pubblica della Commissione europea[14] e numerose interrogazioni parlamentari e interventi di esperti sul tema presso il Parlamento italiano, la situazione è rimasta invariata. Anche la Direttiva (UE) 2019/790 si è rivelata un’occasione persa: l’unico spunto può ricavarsi dall’articolo 14, che disciplina il regime applicabile alle opere d’arte visiva in pubblico dominio. La norma, infatti, stabilisce che alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di quell’opera non sia soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi (a meno che non sia, a sua volta, originale e costituisca una creazione intellettuale).[15] Tuttavia, essa non comporta nessuna conseguenza pratica per l’eccezione di panorama.

Non prevedere la libertà di panorama oggi significa in qualche modo negare la realtà: la legge italiana non si è ancora adattata all’evoluzione del contesto digitale, ostacolando lo sviluppo culturale del Paese.

L’augurio è che il legislatore italiano finalmente prenda una posizione e introduca un’eccezione ad hoc al diritto d’autore, tenendo però a mente il dettato dell’articolo 9 della Costituzione, e quindi estendendo la sua applicazione anche alla riproduzione e comunicazione di beni culturali che siano stati realizzati per essere stabilmente esposti al pubblico.


 

[1] Articoli 2 e 3, Direttiva 2001/29/CE.

[2] Articolo 5, paragrafo 3, lettera h), Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

[3] Parte della dottrina ritiene che l’elencazione non sia esaustiva e, quindi, che non sia limitata alle sole opere architettoniche e scultoree ma che ricomprenda, per esempio, anche le opere di pittoriche e la public art. In proposito si veda GATT L., Le utilizzazioni libere: di opere d’arte, in AIDA, 2002, 194 ss. e MONTAGNANI M.L., Freedom of panorama: what copyright for public art and architectural works?, 2015, pubblicato in http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2015/07/12/freedom-of-panorama-what-copyright-for-public-art- and-architectural-works/.

[4] Gesetz über § 59 Werke an öffentlichen Plätzen Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz):

“È consentito riprodurre, diffondere e rendere pubblicamente fruibili, con mezzi pittorico-grafici, tramite fotografie o filmati, opere che si trovano permanentemente esposte su vie, strade o piazze pubbliche. Nel caso degli edifici tali autorizzazioni riguardano l’aspetto esterno”. La traduzione è tratta da CARDARELLI A.A., PISANI A., SIGNORELLI A., La libertà di panorama: stato dell’arte e prospettive di riforma, in Law and Media Working Paper Series, n. 7/2017, 9.

[5] Articolo 9 Costituzione.

[6] Articolo 65, comma 2, L. 22 aprile 1941, n.633.

[7] Articolo 70, comma 1, L. 22 aprile 1941, n.633.

[8] Articolo 70, comma 1-bis, L. 22 aprile 1941, n.633.

[9] Condizioni d’uso di Instagram (https://it-it.facebook.com/help/instagram/581066165581870, ultimo accesso in data 6 maggio 2022).

[10] Articolo 2, D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

[11] Articolo 107, D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

[12] Articolo 108, commi 1 e 2, D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

[13] Articolo 108, commi 3 e 3-bis, D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

[14] https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/public-consultation-role-publishers-copyright-value-chain-and-panorama-exception

[15] Articolo 14, Direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel Mercato Unico Digitale.


Bibliografia

Dottrina

CARDARELLI A.A., PISANI A., SIGNORELLI A., La libertà di panorama: stato dell’arte e prospettive di riforma, in Law and Media Working Paper Series, n. 7/2017

GATT L., Le utilizzazioni libere: di opere d’arte, in AIDA, 2002, 194 ss.

MONTAGNANI M.L., Freedom of panorama: what copyright for public art and architectural works?, 2015, http://copyrightblog.kluweriplaw .com/2015/07/12/freedom-of-panorama-what- copyright-for-public-art-and-architectural-works/

Sitografia

Condizioni d’uso di Instagram: https://it-it.facebook.com/help/instagram/581066165581870 (ultimo accesso in data 6 maggio 2022).

Public consultation on the role of publishers in the copyright value chain and on the “panorama exception”: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/public-consultation-role-publishers-copyright-value-chain-and-panorama-exception

Riferimenti legislativi

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 “sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione” pubblicata in GUCE, L. 167 del 22 giugno 2001, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0029&from=IT

Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0790&from=IT

  • Italia

Costituzione della Repubblica italiana (Gazzetta Ufficiale n.298 del 27-12-1947)

Legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (041U0633) (GU Serie Generale n.166 del 16-07-1941)

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

  • Germania

Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, geändert durch Gesetzes vom 01. September 2017)


Autrice:

Ilaria Paradiso

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