Diritto all’oblio: le origini e la sua tutela in Italia
di Francesca Gollin
Il diritto all’oblio è il diritto di una persona alla tutela della propria riservatezza, della propria identità personale, del proprio onore e reputazione.
Il diritto all’oblio riguarda l’interesse di ogni persona a non rimanere esposta a tempo indeterminato al pregiudizio che la reiterazione della pubblicazione di una notizia, sebbene in passato legittimamente divulgata, possa arrecare al suo onore e alla sua reputazione se non correttamente aggiornata o contestualizzata.
L’esigenza di tutelare la riservatezza (o privacy) delle persone è un bisogno molto antico e nasce nei paesi anglosassoni, come spazio inviolabile che ogni individuo ha necessità di proteggere. Ma è solo con gli sviluppi tecnologici più recenti che la tutela della propria sfera privata si traduce in vero e proprio diritto alla salvaguardia dei dati personali nell’ambito del vasto contesto rappresentato dalla globalizzazione, dalla rete internet e dalle banche dati online.
Il presente articolo ha lo scopo di illustrare le fonti normative e i più recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di diritto all’oblio, un diritto che pur apparendo di chiara definizione è in realtà in continua evoluzione e presuppone un costante allineamento tra interessi costituzionalmente protetti, quali la riservatezza da un lato, e la cronaca dall’altro.
Le fonti normative
Normativa italiana
Costituzione: il diritto alla riservatezza trova la propria fonte di protezione più elevata agli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione, che tutelano rispettivamente i diritti inviolabili dell’uomo e la dignità di ciascuna persona, nonché stabiliscono la necessità di operare un bilanciamento tra il diritto di cronaca e i diritti della personalità.
Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003): contiene norme di protezione dei dati personali, ovvero il diritto ad ottenere la cancellazione dei dati personali trattati in violazione di legge o di cui non sia necessaria la conservazione[1]. Il codice prevede inoltre sanzioni penali (articoli 167 e seguenti) per il trattamento illegittimo dei dati personali.
Testo unico dei doveri del giornalista: all’articolo 3 stabilisce che i giornalisti sono responsabili della tutela del diritto individuale alla riservatezza, prevedendo che “il giornalista (…) rispetta il diritto all’identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell’informazione”.
Normativa europea
Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950: la CEDU, all’articolo 8, sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, inteso come diritto fondamentale[2].
Regolamento UE n. 2016/679 (meglio conosciuto come “GDPR”): il diritto all’oblio è tutelato dall’art. 17 – “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.
L’Art. 17 (“diritto alla cancellazione”) stabilisce che l’interessato può decidere in qualunque momento di chiedere la cancellazione dei propri dati personali. Il titolare del trattamento, ovvero colui che gestisce o ha pubblicato dati personali di qualche individuo, ha l’obbligo di cancellare tali dati senza ingiustificato ritardo ogni qualvolta lo richiede l’interessato, ed inoltre quando:
- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento;
- l’interessato si oppone al trattamento;
- i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- i dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo giuridico previsto dal diritto dell’Unione o dello stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione.
Lo stesso articolo 17 delimita tuttavia il diritto alla cancellazione appena descritto; pertanto, l’istanza dell’interessato può essere rigettata qualora il trattamento dei suoi dati sia avvenuto:
- per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- per l’adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
- a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
- per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
La legge prevede dunque un diritto alla cancellazione dei propri dati personali ma allo stesso tempo stabilisce che tale facoltà può essere limitata in determinate circostanze, in particolare per l’esercizio del diritto di cronaca o per motivi di sicurezza o salute pubblica.
È in tale contesto che nasce l’esigenza di operare un bilanciamento tra il diritto all’oblio, i diritti della personalità e il diritto pubblico all’informazione.
Con la conseguenza che il diritto all’oblio, che appare ad una prima lettura come il diritto previsto chiaramente dalla legge alla cancellazione dei propri dati personali, è in realtà tutt’altro che chiaro e definito. È un diritto i cui confini e la cui interpretazione sono in continua evoluzione e determinazione da parte di una pluralità di fattori, come il contesto tecnologico, la sensibilità dell’opinione pubblica in un determinato momento storico, nonché il diritto di uno stato democratico all’esercizio di un adeguato diritto di cronaca.
Il diritto all’oblio in Italia: le pronunce giurisprudenziali più significative
Cassazione civile 27 maggio 1975: il diritto all’oblio (o meglio, nel caso di specie, alla riservatezza) esordisce nella giurisprudenza italiana con il caso Soraya. La principessa iraniana lamentava la violazione della propria privacy in quanto erano state pubblicate delle foto che la raffiguravano a bordo piscina in compagnia del regista Franco Indovina e otteneva il risarcimento del danno per essere stata ripudiata dal marito, lo Scià di Persia, a causa di tale pubblicazione.
Cassazione civile 9 aprile 1998, n. 3679: in questa sentenza la Corte evidenzia come sussista un “nuovo profilo del diritto alla riservatezza, recentemente definito anche come diritto all’oblio, inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata”.
Vi sono tre successive sentenze sul diritto all’oblio che focalizzano l’importanza dell’”attualità” della notizia:
- Cassazione civile 5 aprile 2012, n. 5525: in questo caso veniva accolta la richiesta di un soggetto chiedeva di aggiornare le notizie che lo riguardavano, relative a vicende di cronaca giudiziaria, pubblicate in una banca dati online: l’aggiornamento dei dati personali è alla base della loro protezione e prevale rispetto alla memorizzazione nelle banche dati;
- Cassazione civile 26 giugno 2013, n. 16111: un ex terrorista si lamentava del fatto che dopo diversi anni si parlava nuovamente di lui in relazione il ritrovamento di un arsenale di armi nella sua zona di residenza: in tal caso il diritto all’oblio è stato ritenuto prevalente rispetto al diritto di cronaca in quanto non vi era pertinenza, e quindi collegamento, tra il ritrovamento delle armi e l’antica militanza terroristica dell’interessato;
- Cassazione civile 20.3.2018, n. 6919: altro caso riguarda il noto cantautore Antonello Venditti, che lamentava la messa in onda di un servizio che riguardava un episodio in cui si era rifiutato di concedere un’intervista ad un giornalista, con dichiarazione denigratorie da parte dell’autore del servizio, a distanza di cinque anni dal fatto. La Cassazione stabiliva che il video con l’intervista di Venditti era stato illegittimamente trasmesso dalla Rai, unicamente a fini di audience, e l’intervista costituiva una illecita compressione del diritto all’oblio del cantautore.
Sezioni Unite del 22 luglio 2019, n. 19681: nel 2019 le Sezioni Unite della Cassazione hanno fornito i criteri su cui deve basarsi il bilanciamento tra l’interesse del singolo ad essere dimenticato e l’interesse pubblico alla notizia, chiarendo che assumono rilievo decisivo:
- la notorietà dell’interessato;
- il suo coinvolgimento nella vita pubblica;
- il contributo ad un dibattito di interesse generale, l’oggetto della notizia, la forma della pubblicazione;
- il tempo trascorso dal momento in cui i fatti si sono effettivamente verificati.
Cassazione civile 8 febbraio 2022, n. 3952: Di recente la Cassazione si è pronunciata sul tema della deindicizzazione, come “rimedio atto ad evitare che il nome della persona sia associato dal motore di ricerca ai fatti di cui internet continua ad avere memoria“. In tal modo, si “asseconda il diritto della persona a non essere trovata facilmente” e si opera un bilanciamento tra il diritto alla privacy e la libertà di stampa.
La Cassazione ha per contro rigettato la richiesta di eliminazione delle copie cache degli articoli pubblicati in rete, affermando che tale rimedio richiede una valutazione più accurata, dal momento che tale rimozione non riguarda solo il nome del soggetto interessato ma altre parole chiavi riferibili alla vicenda nel suo complesso, che può mantenere ancora una certa rilevanza a fini informativi.
Cassazione civile, Ordinanza 8 giugno 2022, n. 18430: la Cassazione ha confermato la condanna dell’hosting provider (Google LLC) all’obbligo di deindicizzazione di determinati url, nonché al risarcimento del danno. Google, infatti, pur essendo stato notiziato della sentenza penale di condanna per diffamazione dell’originario diffusore di una notizia falsa, aveva omesso di provvedere alla sua deindicizzazione nonostante l’istanza effettuata dalla vittima della diffamazione.
Conclusioni
Il diritto all’oblio, ovvero il diritto di un individuo ad “essere dimenticato” in relazione a fatti oggetto di cronaca per diversi motivi (cronaca giudiziaria, rivestimento di ruolo pubblico nella società, fama, interessi sociali o scientifici alla notizia, ecc.) è un diritto complesso e dalle varie sfaccettature, che non può essere interpretato in modo univoco ma chiede una valutazione caso per caso degli interessi in gioco; in particolare il diritto alla cronaca e alla manifestazione di pensiero da un lato, e il diritto alla riservatezza e alla tutela della dignità personale dall’altro.
Concretamente, il diritto all’oblio trova tutela attraverso:
- la rettifica e l’aggiornamento dell’informazione,
- la deindicizzazione dell’articolo dal motore di ricerca, e
- da ultimo, come forma più drastica, la cancellazione del link che riporta la notizia.
La valutazione spetta in prima istanza al webmaster, cioè a colui che ha pubblicato la notizia in un sito internet, in un giornale, in un blog, che dovrebbe agire da soggetto “terzo” e applicare i principi stabiliti dalla giurisprudenza. È chiaro che tale considerazione non avviene sempre in modo imparziale e corretta perché si crea un evidente conflitto di interesse: si chiede infatti al medesimo soggetto che ha pubblicato l’articolo (nella pratica spesso il caporedattore di un quotidiano online) di procedere alla sua deindicizzazione o rimozione.
In seconda istanza è possibile dunque ricorrere alla sede giudiziaria o al Garante della Privacy, un vero soggetto terzo incaricato di effettuare quel bilanciamento tra riservatezza e diritto di cronaca di cui si è parlato e da cui non si può prescindere nell’ambito dell’interpretazione del diritto all’oblio.
[1] Art. 7, co. 3, lett. b), dove si attribuisce all’interessato il diritto di chiedere “la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati”.
[2] Articolo 8 — Diritto al rispetto della vita privata e familiare
- Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
- Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.