Articolo 7 – Decreto Criptovalute (MEF) 2022
Trattamento dei dati
1. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, titolare del trattamento dei dati personali e’ l’OAM, competente a ricevere le comunicazioni di cui all’art. 3 e i dati di cui all’art. 5.
2. L’OAM adotta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e, in ogni caso, prima del trattamento dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, gli atti attuativi di cui all’art. 3, comma 4 e all’art. 5, comma 2, idonei a definire misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a protezione dei dati personali contenuti nel registro, ivi compresi i tempi massimi di conservazione dei dati personali trattati, ai sensi dell’art. 32 del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.