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Normativa

Articolo 3 – Decreto Criptovalute (MEF) 2022

By 27 Febbraio, 2022No Comments

Articolo 3 – Decreto Criptovalute (MEF) 2022

Articolo 3 – Decreto Criptovalute (MEF) 2022


Comunicazione dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale.

1. L’esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale di cui all’art. 1, comma 2, lettere b) e c) e’ riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro. L’iscrizione nella sezione speciale del registro e’ subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

2. Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro, a far data dall’avvio della stessa ai sensi dell’art. 4, comma 1, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attivita’, anche on-line, sul territorio della Repubblica, in possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, sono tenuti alla comunicazione di cui all’art. 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141. L’obbligo di cui al medesimo articolo si considera assolto mediante comunicazione all’OAM, ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro. La comunicazione all’OAM costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attivita’ sul territorio della Repubblica da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale.

3. I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, che, alla data di avvio della sezione speciale del registro di cui all’art. 4, comma 1, gia’ svolgono l’attivita’, anche on-line, sul territorio della Repubblica e che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, effettuano la comunicazione di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla predetta data. In caso di mancato rispetto del predetto termine l’obbligo di comunicazione si considera non assolto e l’eventuale esercizio dell’attivita’ da parte dei predetti prestatori e’ considerato abusivo.

4. La comunicazione di cui ai commi 2 e 3 e’ effettuata telematicamente all’OAM utilizzando il servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’OAM. L’accesso all’area dedicata e’ consentito previa registrazione al medesimo portale secondo le modalita’ tecniche stabilite dall’OAM con propri atti attuativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La comunicazione contiene:
a) per le persone fisiche:
1) il cognome e il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la cittadinanza;
4) il codice fiscale, ove assegnato;
5) gli estremi del documento di identificazione;
6) la residenza anagrafica nonche’ il domicilio, se diverso dalla residenza;
7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
8) l’indicazione della tipologia di attivita’ svolta in qualita’ di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;
9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
10) le modalita’ di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operativita’, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operativita’ on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio e’ svolto;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
1) la denominazione sociale;
2) la natura giuridica del soggetto;
3) il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato;
4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa;
5) per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
6) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante;
7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
8) l’indicazione della tipologia di attivita’ svolta in qualita’ di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;
9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
10) le modalita’ di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operativita’, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operativita’ on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio e’ svolto.

5. Alla comunicazione e’ allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonche’ visura camerale aggiornata. Eventuali variazioni dei dati dichiarati ai sensi del comma 4 sono comunicate entro quindici giorni dalla variazione dei medesimi dati e con le medesime modalita’ telematiche di cui al presente articolo.

6. L’OAM, verificata la regolarita’ e completezza della comunicazione e della documentazione allegata, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, dispone ovvero nega l’iscrizione nella sezione speciale del registro.

7. Il termine di cui al comma 6 puo’ essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a dieci giorni, qualora l’OAM ritenga la comunicazione incompleta ovvero ritenga necessario integrare la documentazione prevista a corredo della comunicazione. In tale ipotesi, l’OAM provvede a darne tempestiva comunicazione per posta elettronica certificata all’interessato affinche’ fornisca, con la medesima modalita’ di trasmissione della comunicazione, le integrazioni richieste entro dieci giorni dal ricevimento del predetto avviso, e nel caso di cui al comma 3 sospende per una sola volta i termini di presentazione della comunicazione ivi previsti. Decorso tale termine senza che l’interessato abbia provveduto, la comunicazione si considera come non pervenuta, e l’OAM nega l’iscrizione nella sezione speciale del registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all’interessato. La mancata iscrizione non pregiudica il diritto dell’interessato ad effettuare una nuova successiva comunicazione ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro.

8. L’OAM trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione semestrale contenente i dati aggregati relativi al numero di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che hanno effettuato la comunicazione ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro, ivi compresi quelli relativi ai soggetti la cui comunicazione non sia stata integrata con le modalita’ e nei termini di cui al comma 7, alla tipologia di servizi svolti dai predetti prestatori e alle ipotesi riscontrate di esercizio abusivo dell’attivita’, nonche’ i dati aggregati relativi alle operazioni effettuate trasmessi all’OAM ai sensi dell’art. 5 del presente decreto.

 

↩ Articolo 2

↪ Articolo 4

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