Articolo 2 Regolamento SFDR – ESG
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«partecipante ai mercati finanziari»:
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2) |
«impresa di assicurazione»: un’impresa di assicurazione autorizzata conformemente all’articolo 18 della direttiva 2009/138/CE; |
3) |
«prodotto di investimento assicurativo» o «IBIP»:
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4) |
«gestori di fondi di investimento alternativi» o «GEFIA»: un GEFIA come definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE; |
5) |
«impresa di investimento»: un’impresa di investimento come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE; |
6) |
«gestione del portafoglio»: la gestione del portafoglio come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE; |
7) |
«ente pensionistico aziendale o professionale» o «EPAP»: un ente pensionistico aziendale o professionale autorizzato o registrato conformemente all’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/2341, eccetto un ente rispetto al quale uno Stato membro non abbia scelto di applicare l’articolo 5 di tale direttiva o un ente che non gestisca schemi pensionistici che, nel loro insieme, annoverano meno di 15 membri in totale; |
8) |
«prodotto pensionistico»:
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9) |
«prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)»: un prodotto di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1238; |
10) |
«società di gestione di OICVM»:
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11) |
«consulente finanziario»:
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12) |
«prodotto finanziario»:
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13) |
«fondi di investimento alternativi» o «FIA»: un FIA come definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE; |
14) |
«schema pensionistico»: uno schema pensionistico come definito all’articolo 6, punto 2, della direttiva (UE) 2016/2341; |
15) |
«organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari» o «OICVM»: un organismo autorizzato conformemente all’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE; |
16) |
«consulenza in materia di investimenti»: la consulenza in materia di investimenti come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE; |
17) |
«investimento sostenibile»: investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali; |
18) |
«investitore professionale»: un cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/65/UE; |
19) |
«investitore al dettaglio»: un investitore che non è un investitore professionale; |
20) |
«intermediario assicurativo»: un intermediario assicurativo quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva (UE) 2016/97; |
21) |
«consulenza in materia di assicurazioni»: una consulenza quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva (UE) 2016/97; |
22) |
«rischio di sostenibilità»: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento; |
23) |
«fondo di investimento europeo a lungo termine» o «ELTIF»: un fondo autorizzato conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/760; |
24) |
«fattori di sostenibilità»: le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva. |
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