Articolo 19 Regolamento SFDR – ESG
Valutazione
1. Entro il 30 dicembre 2022, la Commissione valuta l’applicazione del presente regolamento, e in particolare:
a) |
valuta se il riferimento al numero medio di dipendenti di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, debba essere mantenuto, sostituito o accompagnato da altri criteri, ed esamina i benefici e la proporzionalità del relativo onere amministrativo; |
b) |
valuta se il funzionamento del presente regolamento non sia inibito dalla mancanza di dati o dalla loro qualità non ottimale, anche per quanto riguarda gli indicatori relativi agli effetti negativi sui fattori di sostenibilità da parte delle imprese che beneficiano degli investimenti. |
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 è corredata, se del caso, di proposte legislative.
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