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Articolo 19 Regolamento SFDR – ESG

Valutazione


1.   Entro il 30 dicembre 2022, la Commissione valuta l’applicazione del presente regolamento, e in particolare:

a)

valuta se il riferimento al numero medio di dipendenti di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, debba essere mantenuto, sostituito o accompagnato da altri criteri, ed esamina i benefici e la proporzionalità del relativo onere amministrativo;

b)

valuta se il funzionamento del presente regolamento non sia inibito dalla mancanza di dati o dalla loro qualità non ottimale, anche per quanto riguarda gli indicatori relativi agli effetti negativi sui fattori di sostenibilità da parte delle imprese che beneficiano degli investimenti.

2.   La valutazione di cui al paragrafo 1 è corredata, se del caso, di proposte legislative.

 

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