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Articolo 18 Regolamento SFDR – ESG

Relazioni


Le AEV fanno il punto sull’entità delle informative volontarie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Entro il 10 settembre 2022, e successivamente ogni anno, le AEV presentano alla Commissione una relazione sulle migliori prassi e formulano raccomandazioni in materia di norme di comunicazione volontaria. Tale relazione annuale esamina le implicazioni delle pratiche relative al dovere di diligenza sull’informativa a norma del presente regolamento e fornisce orientamenti al riguardo. Detta relazione è pubblicata e trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

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