Articolo 12 Regolamento SFDR – ESG
Riesame delle informazioni comunicate
1. I partecipanti ai mercati finanziari provvedono affinché le informazioni pubblicate in conformità dell’articolo 3, dell’articolo 5 o dell’articolo 10, siano aggiornate. Se un partecipante ai mercati finanziari modifica dette informazioni, sullo stesso sito web è pubblicata una spiegazione chiara della modifica apportata.
2. Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, ai consulenti finanziari per quanto riguarda le informazioni pubblicate in conformità degli articoli 3 e 5.
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