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Articolo 11 Regolamento SFDR – ESG

Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o socialie degli investimenti sostenibili nelle relazioni periodiche


1.   Se rendono disponibile un prodotto finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, o all’articolo 9, paragrafi 1, 2 o 3, i partecipanti ai mercati finanziari includono nelle relazioni periodiche la descrizione di quanto segue:

a)

per un prodotto finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, la misura in cui le caratteristiche ambientali o sociali sono conseguite;

b)

per un prodotto finanziario di cui all’articolo 9, paragrafi 1, 2 o 3:

i)

l’impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario in relazione mediante indicatori di sostenibilità pertinenti; oppure

ii)

se è stato designato un indice come indice di riferimento, un raffronto tra l’impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario con gli impatti dell’indice designato e di un indice generale di mercato attraverso indicatori di sostenibilità.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono comunicate nel modo seguente:

a)

per i GEFIA nella relazione annuale di cui all’articolo 22 della direttiva 2011/61/UE;

b)

per le imprese di assicurazione, ogni anno per iscritto in conformità dell’articolo 185, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE;

c)

per gli EPAP, nella relazione annuale di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2016/2341;

d)

per i gestori di fondi per il venture capital qualificati, nella relazione annuale di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 345/2013;

e)

per i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, nella relazione annuale di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 346/2013;

f)

per i creatori di prodotti pensionistici, per iscritto nella relazione annuale o in una relazione presentata in conformità del diritto nazionale;

g)

per le società di gestione degli OICVM, nella relazione annuale di cui all’articolo 69 della direttiva 2009/65/CE;

h)

per le imprese di investimento che forniscono servizi di gestione del portafoglio, in una relazione periodica di cui all’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE;

i)

per gli enti creditizi che forniscono servizi di gestione del portafoglio, in una relazione periodica di cui all’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE;

j)

per i fornitori di PEPP, nel prospetto delle prestazioni del PEPP di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2019/1238.

3.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i partecipanti ai mercati finanziari possono utilizzare le informazioni contenute nelle relazioni sulla gestione di cui all’articolo 19 della direttiva 2013/34/UE o le informazioni contenute nelle dichiarazioni di carattere non finanziario di cui all’articolo 19 bis della predetta direttiva, se del caso.

4.   Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche e obiettivi nonché delle loro differenze. Le AEV aggiornano le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

 

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