Articolo 1 Direttiva NFRD
Modifiche della direttiva 2013/34/UE
La direttiva 2013/34/UE è così modificata:
1) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 19 bis
Dichiarazione di carattere non finanziario
1. Le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 500 includono nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività, tra cui:
a) una breve descrizione del modello aziendale dell’impresa;
b) una descrizione delle politiche applicate dall’impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
c) il risultato di tali politiche;
d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell’impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall’impresa;
e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l’attività specifica dell’impresa. Per le imprese che non applicano politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.
La dichiarazione di carattere non finanziario di cui al primo comma contiene inoltre, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei bilanci d’esercizio annuali e ulteriori precisazioni in merito.
Gli Stati membri possono consentire l’omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente giustificato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell’ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e ne sono collettivamente responsabili, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell’impresa, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell’impatto della sua attività.
Nel richiedere la divulgazione delle informazioni di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano basarsi su standard nazionali, unionali o internazionali, specificando lo standard seguito.
2. Si considera che le imprese che rispettano l’obbligo di cui al paragrafo 1 abbiano adempiuto il loro obbligo per quanto concerne l’analisi delle informazioni di carattere non finanziario di cui all’articolo 19, paragrafo 1, terzo comma.
3. Un’impresa che è impresa figlia è esentata dall’obbligo di cui al paragrafo 1, se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione consolidata sulla gestione o nella relazione distinta di un’altra impresa e se tali relazioni sono state redatte ai sensi dell’articolo 29 e del presente articolo.
4. Per quanto riguarda le imprese che redigono una relazione distinta per il medesimo esercizio, a prescindere se sulla base di standard nazionali, unionali o internazionali o meno e contenente le informazioni figuranti nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare tali imprese dall’obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario stabilito al paragrafo 1, purché la predetta relazione distinta:
a) sia pubblicata unitamente alla relazione sulla gestione, ai sensi dell’articolo 30; oppure
b) sia messa a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole, non superiore ai sei mesi successivi alla data del bilancio, nel sito web dell’impresa e sia menzionato nella relazione sulla gestione.
Il paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, alle imprese che redigono una relazione distinta di cui al primo comma del presente paragrafo.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali o le imprese di revisione contabile controllino l’avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o della relazione distinta di cui al paragrafo 4.
6. Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni figuranti nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o nella relazione distinta di cui al paragrafo 4 siano verificate da un fornitore indipendente di servizi di verifica.»; 2) l’articolo 20 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
«g) una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall’impresa relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l’età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. Se non è applicata alcuna politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del perché di questa scelta.»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I revisori legali o l’impresa di revisione contabile esprimono il proprio giudizio a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, riguardo alle informazioni approntate in conformità del paragrafo 1, lettere c) e d), e verificano che siano state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g), del presente articolo.»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri possono esentare le imprese di cui al paragrafo 1 che hanno emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, dall’applicazione del paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g), del presente articolo, salvo che tali imprese abbiano emesso azioni che sono negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE.»;
d) è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. In deroga all’articolo 40, il paragrafo 1, lettera g), non si applica alle piccole e medie imprese.»;
3) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 29 bis
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario
1. Gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano, su base consolidata, un numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 500 includono nella relazione consolidata sulla gestione una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento del gruppo, dei suoi
risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività, tra cui:
a) una breve descrizione del modello aziendale del gruppo;
b) una descrizione delle politiche applicate dal gruppo in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
c) il risultato di tali politiche;
d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività del gruppo anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dal gruppo;
e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l’attività specifica del gruppo.
Ove il gruppo non applichi politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.
La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al primo comma contiene inoltre, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei bilanci d’esercizio consolidati e ulteriori precisazioni in merito.
Gli Stati membri possono consentire l’omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente giustificato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell’ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale del gruppo, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell’andamento del gruppo, dei suoi risultati e della sua situazione, e dell’impatto della sua attività.
Nel richiedere la divulgazione delle informazioni di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché le imprese madri possano basarsi su standard nazionali, unionali o internazionali, e in tal caso, le imprese madri specificano lo standard seguito.
2. Si considera che un’impresa madre che rispetta l’obbligo di cui al paragrafo 1 abbia adempiuto il suo obbligo per quanto concerne l’analisi delle informazioni di carattere non finanziario di cui all’articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, e all’articolo 29.
3. L’impresa madre che è anche impresa figlia è esentata dall’obbligo di cui al paragrafo 1, se tale impresa madre esentata e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione consolidata sulla gestione o nella relazione distinta di un’altra impresa e se tali relazioni sono state redatte ai sensi dell’articolo 29 e del presente articolo.
4. Per quanto riguarda le imprese madri che redigono una relazione distinta per il medesimo esercizio e concernente l’intero gruppo, a prescindere se sulla base di standard nazionali, unionali o internazionali o meno e contenente le informazioni figuranti nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare tali imprese madri dall’obbligo di preparare la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, purché la predetta relazione distinta:
a) sia pubblicata unitamente alla relazione consolidata sulla gestione ai sensi dell’articolo 30; oppure
b) sia messa a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole, non superiore ai sei mesi successivi alla data del bilancio, nel sito web dell’impresa madre e sia menzionato nella relazione consolidata sulla gestione.
Il paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, alle imprese che redigono una relazione distinta di cui al primo comma del presente paragrafo.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali o le imprese di revisione contabile controllino l’avvenuta presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o della relazione distinta di cui al paragrafo 4.
6. Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni figuranti nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o nella relazione distinta di cui al paragrafo 4 siano verificate da un fornitore indipendente di servizi di verifica.»;
4) all’articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un’impresa, che operano nell’ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che:
a) i bilanci di esercizio, la relazione sulla gestione, la dichiarazione sul governo societario ove fornita separatamente e la relazione di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 4; nonché
b) i bilanci consolidati, le relazioni consolidate sulla gestione, la dichiarazione consolidata sul governo societario ove fornita separatamente e la relazione di cui all’articolo 29 bis, paragrafo 4, siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.»;
5) all’articolo 34 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Il presente articolo non si applica alla dichiarazione di carattere non finanziario di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 1, e alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui all’articolo 29 bis, paragrafo 1, né alle relazioni distinte di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 4, e all’articolo 29 bis, paragrafo 4.»;
6) all’articolo 48, prima dell’ultimo comma è inserito il comma seguente: «La relazione esamina inoltre, tenendo conto degli sviluppi in seno all’OCSE e dell’esito delle iniziative europee correlate, la possibilità di introdurre l’obbligo per le imprese di grandi dimensioni di pubblicare su base annuale una relazione paese per paese, per ciascuno Stato membro e ciascun paese terzo in cui operano, che contenga come minimo informazioni in merito agli utili realizzati, alle imposte pagate sugli utili e alle sovvenzioni pubbliche ricevute.»
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