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Normativa

Articolo 1 – Decreto Criptovalute (MEF) 2022

By 27 Febbraio, 2022No Comments

Articolo 1 – Decreto Criptovalute (MEF) 2022

Articolo 1 – Decreto Criptovalute (MEF) 2022


Definizioni

1. Nel presente decreto:
a) decreto antiriciclaggio: indica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni;
b) OAM: indica l’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita’ finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell’art. 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

2. Nel presente decreto si intendono:
a) documento di identificazione: un documento d’identita’ in corso di validita’ o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente;
b) prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle
convertibili in altre valute virtuali nonche’ i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute;
c) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;
d) registro: il registro pubblico informatizzato, tenuto dall’OAM, ai sensi dell’art. 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni;
e) sezione speciale del registro: la sezione del registro, di cui all’art. 17-bis, comma 8-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
f) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa ne’ garantita da una banca centrale o da un’autorita’ pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalita’ di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

 

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