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Il furto dell’identità digitale: friends or foes?

di Alessandra Arcuri

Premessa

Creare un profilo falso su Facebook è un reato? Si possono millantare qualifiche non veritiere su LinkedIn al solo fine di accrescere la modernissima vanità virtuale? Nell’epoca del cyberspazio i nostri profili digitali – o, ancor meglio, le nostre “e-identità” – assumono tratti somatici tutt’altro che carnali: si cambia la nuova immagine del profilo, si aggiorna il recente status sentimentale nonché si certificano online le acquisite qualifiche professionali. I nostri profili digitali sono altresì in grado di incontrarsi nelle moderne agorà virtuali, condividere altrui pensieri mediante il like o creare nuove interazioni con il follower.

Cosa succede, tuttavia, se taluno induce un altro utente in errore, facendogli credere di interagire con un soggetto in realtà differente da quello reale? Una tale condotta può integrare una fattispecie di reato?

Il reato di sostituzione di persona…virtuale

Punto di partenza è senz’altro il nostro attuale codice penale e, più specificamente, il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.). Tale norma sanziona penalmente l’induzione di altri in errore mediante due forme di falsificazione[1]:

1) la sostituzione in toto ad un’altra persona;

2) l’attribuzione di un falso nome, status o qualità inesistenti.

La norma in esame ha una natura plurioffensiva[2], in quanto è volta a tutelare non solo la fede pubblica, intesa come la fiducia che la società ripone in stati o qualità personali giuridicamente rilevanti[3], ma anche gli interessi del soggetto privato, concretamente lesi dalla condotta dell’agente. Rispetto all’elemento soggettivo, invece, si configura un dolo specifico, ovverosia l’autore deve aver agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio (patrimoniale e non) ovvero procurare alla vittima un danno[4].

Lungi dal sanzionare furti di identità digitali, la norma del ’30 è stata abilmente in grado di adeguarsi all’era dei social network. Certamente, tale adeguamento è avvenuto non senza difficoltà. Nella comunità virtuale, il vis-a-vis è stato sostituito dalle molteplici interazioni dietro uno schermo, con la conseguente impossibilità di far affidamento sulla reale identità dell’interlocutore. Le difficoltà diventano ancora più evidenti qualora l’attenzione si rivolga sulla fiducia riposta dagli altri utenti della community, i quali – confidando sulla autenticità dell’informazioni dichiarate (generalità, status, qualifiche professionali) – siano stati poi delusi dalla non corrispondenza tra identità reale e virtuale. La questione critica, dunque, è la seguente: qual è il confine tra l’uso lecito di un profilo falso per fini ludici e il suo utilizzo illecito integrante reato?

A ben delineare i confini della condotta penalmente rilevante è stata la Cassazione Penale, la quale si è pronunciata a più riprese sulle condotte di falsificazione virtuale che possono dar luogo a responsabilità penale. La falsità del profilo può sussistere non solo nel caso dell’uomo adulto che – celandosi dietro la foto di un mansueto minorenne – induca ignare ragazzine ad inviare selfies a sfondo erotico [5], ma altresì nell’attribuirsi falsamente altrui generalità in un account di posta elettronica[6] ovvero nell’utilizzare l’altrui immagine nel proprio profilo Facebook [7], inducendo in errore gli altri utenti della rete.

Vediamo, dunque, più nel dettaglio le singole ipotesi.

Si può creare un profilo su un social network utilizzando la foto di un’altra persona?

La creazione di un profilo su un social network e l’utilizzo abusivo della foto di un’altra persona, inconsapevole, al fine di procurare un proprio vantaggio o arrecare un altrui danno integra il reato di sostituzione di persona [8].

Nel caso specifico, l’imputato aveva creato – nel rinomato sito d’incontri Badoo – un profilo falso adoperando la foto di un altro soggetto. Come confermato dalla più recente giurisprudenza [9], il solo utilizzo abusivo dell’immagine, associata ad un nickname di fantasia e a caratteristiche personali negative, è sufficiente ad integrare il reato di sostituzione di persona. Inoltre, rispetto al dolo specifico, l’autore ha agito non solo arrecando un danno al terzo (di cui è stata abusivamente utilizzata l’immagine), ma altresì procurandosi un vantaggio di natura non patrimoniale, ovverosia la possibilità di «intrattenere rapporti con altre persone (essenzialmente ragazze)» nonché «il soddisfacimento di una propria vanità [10]».

Si può creare un profilo attribuendosi un falso status o qualifiche inesistenti?

Nel mondo “non digital”, la condotta dell’uomo sposato che abbia illuso la propria amante di essere single allo scopo di continuare la loro relazione integra il reato di sostituzione di persona [11]; si giunge alla medesima soluzione qualora si consideri la condotta del soggetto che si sia falsamente attribuito la qualifica di avvocato per compiere atti riservati ai professionisti [12]. In entrambi i casi, la condotta penalmente sanzionata è la medesima: l’induzione in errore mediante l’attribuzione di un falso status (celibe/nubile[13]) ovvero di una qualifica professionale inesistente.

Cosa succederebbe se tali condotte fossero realizzate nel mondo “digital”? Si immagini il caso dell’utente abbia falsamente dichiarato su Facebook di essere single ovvero abbia millantato su LinkedIn qualifiche professionali inesistenti. In verità, considerata l’interpretazione estensiva della giurisprudenza, la questione potrebbe essere di agevole – se non addirittura «scontata[14]» – risoluzione: l’attribuzione di un falso status o di qualifiche inesistente costituirebbe una condotta penalmente rilevante, nel caso in cui sussistano altresì gli ulteriori elementi normativi (l’induzione in errore, proprio vantaggio, altrui danno).

Conclusione

Nell’era dei big data, la nostra stessa identità – tanto reale quanto virtuale – è composta da informazioni. Il nickname, lo status sentimentale, le qualifiche professionali e, più in generale, tutti i dati identificativi della persona costituiscono un vero e proprio database, costantemente monitorato ed aggiornato. Un’eventuale illecita intrusione – e dunque un furto di identità digitale – non solo lede il singolo soggetto ma altresì va a minare la stesso sistema informativo, sulla cui sicurezza i terzi hanno fatto affidamento.

Proprio al fine di garantire una maggiore sicurezza dei dati dei propri utenti, i social network hanno cercato di affrontare, nelle proprie condizioni generali, il problema delle false identità. Così Facebook, dichiara che «in linea con il nostro impegno per l’autenticità, non consentiamo alle persone di (..) usare account falsi, aumentare artificialmente la popolarità dei contenuti oppure adottare comportamenti mirati a consentire altre violazioni ai sensi dei nostri Standard della community[15]». Similmente, Instagram tutela la sicurezza dei propri utenti assicurando che «se qualcuno ha creato un account Instagram fingendo di essere te, puoi inviarci una segnalazione [16]».

Di diverso avviso, invece, sono i comportamenti che un personaggio può tenere su Second Life ove non vi è alcuna condizione circa la veridicità delle proprie informazioni, trattandosi – d’altra parte – di un mondo virtuale popolato da avatar di fantasia. Una condizione interessante, tuttavia, esiste in relazione alla tutela del minore in quanto l’utente accetta di non «fingersi un minore al fine di interagire con altri minorenni utilizzando Second Life, ovvero di stalkerizzare, molestare, o intraprendere qualsiasi comportamento sessuale, offensivo, osceno, volgare[17]».Alla luce di queste considerazioni, si possono astrattamente configurare due tipologie di agorà virtuali.

Nella prima, la corrispondenza tra identità reale e virtuale non ha rilevanza; la falsa identità consente agli utenti di vivere una “second life”, ove si possono superare i limiti imposti dallo status e le condizioni della vita materiale, senza deludere le aspettative degli altri utenti.

Nella seconda, l’individuo costruisce una vera e propria identità digitale [18], le informazioni dichiarate devono essere attendibili ed il reato di sostituzione di persona diviene lo strumento giuridico per poter tutelare il proprio alter ego digitale.


Note a pie’ di pagina

[1] Ciascuna delle due condotte, normativamente previste, è da sola idonea ad integrare la fattispecie; in dottrina, cfr. CADOPPI A., CANESTRARI S., MANNA A., PAPA M., Cybercrime, Utet, 2018, 307.

[2] Ormai è consolidato l’orientamento giurisprudenziale sulla natura plurioffensiva del reato, cfr. Cass. pen., sez. V, 29.4.2013, n. 18826; Cass. pen., sez. V, 27.3.2009, n. 21574; Cass. pen., sez. V, 9.12.2008, n. 7187.

[3] FIANDACA G., MUSCO E., Dir. pen., PS, Bologna, 2012, 619.

[4] Cass. pen., sez. V, 28.1.2013, n. 13296.

[5] Cass. Pen., sez. V, 8.6.2018, n. 33862; per un più approfondito commento, v. CRESCIOLI C., Una sentenza della Cassazione sulla sostituzione di persona online, in Dir. Pen. Cont., 2019.

[6] Cass. pen., sez. V, 8.11.2007, n. 46674.

[7] Cass. pen., sez. V, 10.10.2017, n. 4413.

[8] Cass. pen, sez. V, 23.4.2014, n. 25774; al riguardo, v. SANSOBRINO F., Creazione di un falso account, abusivo utilizzo dell’immagine di una terza persona e delitto di sostituzione di persona, in Dir. Pen. Cont., 2014.

[9] Cass. pen., sez. V, 6.7.2020, n. 22049.

[10] Cass. pen., sez. V, 23.4.2014 n. 25774.

[11] Cass. pen., sez. V, 10.8.2016, n. 34800.

[12] Cass. pen., sez. II, 17.4.2017, n. 21705.

[13] Chiarificatrice, in tal senso, è la stessa pronuncia della Cassazione, ove i giudici di legittimità hanno riconosciuto che «la condizione di uomo libero o sposato o divorziato o non più legato da un matrimonio religioso annullato dalla Sacra Rota rappresenta certamente uno status dell’individuo, a cui, fra l’altro, la legge attribuisce effetti giuridici», cfr. Cass. pen., sez. V , 10.8.2016, n. 34800.

[14] Così, in dottrina, CADOPPI A., CANESTRARI S., MANNA A., PAPA M., Cybercrime, Utet, 2018, 308.

[15] Standard della community di Facebook, disponibile online sul sito ufficiale.

[16] Centro per la privacy e la sicurezza di Instagram, disponibile online sul sito ufficiale.

[17] Termini e condizioni di Second Life, disponibili online sul sito ufficiale.

[18] L’identità digitale ha trovato, ormai, un’espressa tutela nell’art. 9, D.L. 14.8.2013 n. 93 che ha inserito nell’art. 640 ter, co. 3 un’aggravante qualora il fatto sia commesso con «con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale».


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