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Normativa

Considerando – Regolamento Droni

By 21 Marzo, 2020No Comments

Considerando – Regolamento Droni

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Considerando – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 58 e 61,

considerando quanto segue:

(1)I sistemi aeromobili senza equipaggio (unmanned aircraft systems, «UAS»), il cui impiego presenta il minor rischio e che appartengono alla categoria di operazioni «aperta», non dovrebbero essere soggetti alle classiche procedure in materia di conformità aeronautica. È opportuno, per tali UAS, fare ricorso alla possibilità di stabilire la normativa comunitaria di armonizzazione di cui all’articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1139. Di conseguenza è necessario definire i requisiti per affrontare i rischi derivanti dall’esercizio di tali UAS, tenendo in piena considerazione l’ulteriore normativa di armonizzazione applicabile dell’Unione.
(2)Detti requisiti dovrebbero includere i requisiti essenziali degli aeromobili senza equipaggio di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2018/1139, in particolare per quanto riguarda le specifiche caratteristiche e funzionalità necessarie ad attenuare i rischi inerenti alla sicurezza del volo, alla tutela della riservatezza, alla protezione dei dati personali, alla security o all’ambiente derivanti dall’esercizio di tali UAS.
(3)I fabbricanti che immettono sul mercato UAS destinati a operazioni nell’ambito della categoria «aperta» e che quindi vi appongono un’etichetta di identificazione della classe dovrebbero accertarsi che tali UAS siano conformi ai requisiti per tale classe.
(4)Considerando il buon livello di sicurezza raggiunto dagli aeromodelli già messi a disposizione sul mercato, è opportuno creare la classe C4 di UAS, la quale, nell’interesse degli operatori di aeromodelli, non dovrebbe essere soggetta a requisiti tecnici sproporzionati.
(5)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche agli UAS considerati giocattoli a norma della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Detti UAS dovrebbero essere conformi anche alla direttiva 2009/48/CE. È opportuno tenere in considerazione tali requisiti di conformità al momento di definire ulteriori requisiti di sicurezza a norma del presente regolamento.
(6)Gli UAS che non sono considerati giocattoli a norma della direttiva 2009/48/CE dovrebbero essere conformi ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nella misura in cui tale direttiva sia ad essi applicabile, sempre che tali requisiti di sicurezza e di tutela della salute non siano intrinsecamente legati alla sicurezza di volo degli UAS. Nei casi in cui detti requisiti di sicurezza e di tutela della salute sono intrinsecamente legati alla sicurezza di volo si applica solo il presente regolamento.
(7)La direttiva 2014/30/UE (4) e la direttiva 2014/53/UE (5) del Parlamento europeo e del Consiglio non dovrebbero applicarsi agli aeromobili senza equipaggio soggetti a certificazione a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e che sono destinati esclusivamente all’uso in volo e a funzionare solo su frequenze assegnate dal regolamento radio dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto.
(8)La direttiva 2014/53/UE dovrebbe applicarsi agli aeromobili senza equipaggio non soggetti a certificazione e che non sono destinati a funzionare solo su frequenze assegnate dal regolamento radio dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto, se tali aeromobili senza equipaggio emettono e/o ricevono intenzionalmente onde elettromagnetiche a scopo di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione a frequenze inferiori a 3 000 GHz.
(9)La direttiva 2014/30/UE dovrebbe applicarsi agli aeromobili senza equipaggio non soggetti a certificazione e che non sono destinati a funzionare solo su frequenze assegnate dal regolamento radio dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto, se tali aeromobili senza equipaggio esulano dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/53/UE.
(10)La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6)stabilisce principi comuni e disposizioni orizzontali destinate ad applicarsi alla commercializzazione di prodotti soggetti a normative settoriali rilevanti. Al fine di garantire la coerenza con altre normative settoriali relative a un prodotto, le disposizioni relative alla commercializzazione degli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» dovrebbero essere in linea con il quadro stabilito dalla decisione 768/2008/EC.
(11)La direttiva 2001/95/CE (7) si applica ai rischi per la sicurezza degli UAS nella misura in cui non esistano, nell’ambito della normativa dell’Unione che disciplina la sicurezza dei prodotti in questione, disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo.
(12)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.
(13)Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie a garantire che gli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» siano resi disponibili sul mercato e messi in servizio solo se, usati normalmente, non compromettono la salute e la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni materiali.
(14)Al fine di fornire ai cittadini un elevato livello di protezione ambientale è necessario limitare il più possibile le emissioni acustiche. Le limitazioni della potenza sonora applicabili agli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» potrebbero essere riviste al termine dei periodi di transizione definiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione (8).
(15)È opportuno prestare particolare attenzione al fine di garantire la conformità dei prodotti nel contesto di un aumento del commercio elettronico. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a perseguire la collaborazione con le autorità competenti dei paesi terzi e a sviluppare una cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato e con le autorità doganali. Quando possibile, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero ricorrere alle procedure di «segnalazione e azione» e stabilire una collaborazione con le autorità nazionali del loro paese responsabili dell’attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Dovrebbero inoltre stabilire stretti rapporti di collaborazione in modo da permettere una rapida reazione dei principali intermediari che forniscono servizi di hosting per i prodotti venduti online.
(16)Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dell’interesse pubblico, per esempio in tema di salute e sicurezza, e garantire una concorrenza leale sul mercato dell’Unione, gli operatori economici dovrebbero essere responsabili di accertare che gli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» siano conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento in relazione al ruolo che ciascuno di loro riveste nella catena di fornitura e distribuzione È necessario pertanto stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.
(17)Per facilitare la comunicazione tra operatori economici, autorità nazionali di vigilanza del mercato e consumatori, gli operatori economici che si occupano della fornitura o distribuzione di UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» dovrebbero integrare l’indirizzo postale con un indirizzo Internet.
(18)Possedendo conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, il fabbricante si trova nella posizione migliore per effettuare la procedura di valutazione della conformità degli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta». È pertanto opportuno che la valutazione della conformità resti obbligo esclusivo del fabbricante.
(19)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a ogni UAS destinato a essere impiegato nella categoria «aperta» che viene immesso per la prima volta nel mercato dell’Unione, indipendentemente dal fatto che si tratti di un UAS nuovo prodotto da un fabbricante con sede nell’Unione o di un UAS di seconda mano importato da un paese terzo.
(20)È necessario accertare che gli UAS provenienti da paesi terzi immessi nel mercato dell’Unione siano conformi ai requisiti del presente regolamento qualora siano destinati a essere impiegati nella categoria «aperta». In particolare è opportuno accertare che i fabbricanti applichino adeguate procedure di valutazione della conformità. Occorre pertanto prevedere che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato UAS conformi ai requisiti del presente regolamento e di non immettere sul mercato UAS che non sono conformi a tali requisiti o presentano un rischio. È inoltre opportuno prevedere la verifica, da parte degli importatori, che siano state svolte le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione tecnica redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.
(21)I distributori che mettono a disposizione sul mercato UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» dovrebbero agire con la dovuta cautela per garantire che la loro manipolazione del prodotto non incida negativamente sulla conformità di quest’ultimo. Sia gli importatori che i distributori sono tenuti ad agire con la dovuta cautela in relazione ai requisiti applicabili ogniqualvolta immettono o mettono a disposizione prodotti sul mercato.
(22)All’atto dell’immissione sul mercato di UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta», ciascun importatore dovrebbe indicare sull’apparecchio stesso il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo al quale può essere contattato. Dovrebbero essere previste eccezioni per i casi in cui le dimensioni degli UAS non permettono tale indicazione. Tra le eccezioni è compreso il caso in cui l’importatore sarebbe costretto ad aprire l’imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sull’UAS.
(23)Gli operatori economici che immettono sul mercato UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modificano gli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» così da incidere sulla conformità ai requisiti applicabili, dovrebbero esserne considerati il fabbricante e assumersi pertanto i relativi obblighi.
(24)I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sugli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta».
(25)Garantire la tracciabilità di un UAS destinato a essere impiegato nella categoria «aperta» lungo l’intera catena di fornitura aiuta a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l’efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato UAS non conformi.
(26)È opportuno che il presente regolamento si limiti a formulare i requisiti essenziali. Per agevolare la valutazione della conformità degli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» a tali requisiti, è necessario conferire la presunzione di conformità ai prodotti che rispettano le norme armonizzate adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) allo scopo di stabilire specifiche tecniche dettagliate per tali requisiti.
(27)I requisiti essenziali applicabili agli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» dovrebbero essere espressi in maniera sufficientemente precisa per creare obblighi giuridici vincolanti. La formulazione dovrebbe consentire di valutare la conformità agli stessi anche in assenza di norme armonizzate oppure qualora il fabbricante scelga di non applicare una norma armonizzata.
(28)Il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede una procedura di obiezione alle norme armonizzate qualora tali norme non soddisfino completamente i requisiti della normativa di armonizzazione applicabili agli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» inclusi nel presente regolamento. Tale procedura dovrebbe essere applicabile laddove appropriato in relazione alle norme i cui riferimenti, pubblicati nella Gazzetta ufficiale, conferiscono presunzione di conformità ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.
(29)Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che gli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» messi a disposizione sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE riporta una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa, proporzionalmente al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc della valutazione della conformità, è opportuno che le procedure relative a tale valutazione siano scelte tra questi moduli.
(30)Le autorità di vigilanza del mercato e gli operatori di UAS dovrebbero avere un accesso agevole alla dichiarazione UE di conformità. Affinché possa essere soddisfatto questo requisito, i fabbricanti dovrebbero accertarsi che ciascun UAS destinato a essere impiegato nella categoria «aperta» sia accompagnato da una copia della dichiarazione UE di conformità o dall’indirizzo Internet al quale è possibile accedere a tale dichiarazione.
(31)Per garantire un accesso effettivo all’informazione a fini di vigilanza del mercato, le informazioni necessarie a identificare tutti gli atti dell’UE applicabili agli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» dovrebbero essere disponibili in un’unica dichiarazione UE di conformità. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, tale dichiarazione unica UE dovrebbe essere costituita da un fascicolo comprendente le dichiarazioni di conformità individuali pertinenti.
(32)La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto, è la conseguenza visibile di un intero processo di valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE sono indicati nel regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Le norme che disciplinano l’apposizione della marcatura CE agli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» dovrebbero essere fissate nel presente regolamento.
(33)Alcune classi di UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» e che rientrano nel quadro del presente regolamento richiedono l’intervento di organismi di valutazione della conformità. È opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione quali sono tali organismi.
(34)È necessario garantire che il livello di prestazione di tutti gli organismi di valutazione della conformità degli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» sia elevato e uniforme in tutta l’Unione e che tali organismi svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e in condizioni di concorrenza leale. È dunque opportuno stabilire requisiti obbligatori per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.
(35)Quando un organismo di valutazione della conformità dimostra la conformità degli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si dovrebbe presumere che essi siano conformi ai corrispondenti requisiti indicati nel presente regolamento.
(36)Per garantire un livello coerente di qualità nella prestazione della valutazione della conformità, è inoltre necessario stabilire i requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella vigilanza degli organismi notificati.
(37)Il regolamento (CE) n. 765/2008 indica norme in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE. Il sistema di cui al presente regolamento dovrebbe essere completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008.
(38)Quale strumento privilegiato per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità, le amministrazioni nazionali dell’intera Unione dovrebbero utilizzare l’accreditamento trasparente previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che assicura il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità.
(39)Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso a una società affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per gli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» da immettere sul mercato dell’Unione, è indispensabile che subappaltatori e società affiliate che effettuano servizi di valutazione della conformità rispettino gli stessi requisiti applicati agli organismi notificati riguardo allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi che devono essere notificati e la sorveglianza degli organismi già notificati siano estese anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle società affiliate.
(40)È necessario aumentare l’efficienza e la trasparenza della procedura di notifica e, in particolare, adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica.
(41)Poiché gli organismi notificati possono offrire i propri servizi in tutta l’Unione, è opportuno conferire agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni relative a un organismo notificato. È dunque importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi di valutazione della conformità prima che essi inizino ad operare in qualità di organismi notificati.
(42)Nell’interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri amministrativi superflui per gli operatori economici. Analogamente, e per assicurare parità di trattamento agli operatori economici, occorre garantire un’applicazione tecnica coerente delle procedure di valutazione della conformità, che può essere più agevolmente ottenuta mediante un coordinamento e una cooperazione appropriati tra organismi notificati.
(43)Le parti interessate dovrebbero avere il diritto di ricorrere contro l’esito di una valutazione di conformità eseguita da un organismo notificato. È importante provvedere affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni adottate dagli organismi notificati.
(44)I fabbricanti dovrebbero adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute o la sicurezza delle persone. Gli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» dovrebbero essere considerati non conformi ai requisiti essenziali indicati nel presente regolamento soltanto in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.
(45)Per garantire la certezza del diritto è necessario chiarire che agli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell’Unione e di controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008, comprese le disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni tramite il sistema di allarme rapido (RAPEX). Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti incaricate dello svolgimento di tali compiti. Al fine di garantire una transizione fluida per quanto riguarda l’attuazione del presente regolamento è opportuno prevedere misure transitorie adeguate.
(46)Gli UAS il cui impiego presenta il maggior rischio dovrebbero essere soggetti a certificazione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le condizioni alle quali la progettazione, produzione e manutenzione degli UAS dovrebbero essere soggette a certificazione. Tali condizioni sono legate a un maggiore rischio di danni a terzi in caso di incidenti e per questo motivo dovrebbe essere necessaria una certificazione per gli UAS destinati al trasporto di persone, per gli UAS destinati al trasporto di merci pericolose e per gli UAS aventi una dimensione superiore a 3 m e progettati per essere utilizzati al di sopra di assembramenti di persone. Dovrebbe essere richiesta la certificazione anche degli UAS impiegati nella categoria «specifica» di operazioni definita dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, in seguito a una valutazione dei rischi, l’autorizzazione alle operazioni rilasciata dall’autorità competente precisa che il rischio operativo non può essere attenuato in maniera adeguata senza una certificazione dell’UAS.
(47)Gli UAS immessi sul mercato e destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» e muniti di un’etichetta di identificazione della classe, se utilizzati al di fuori della categoria «aperta», dovrebbero essere conformi ai requisiti di certificazione per gli UAS impiegati nella categoria di operazioni «specifica» o «certificata», a seconda dei casi.
(48)Gli operatori di UAS che hanno la propria sede di attività principale, che sono stabiliti o che sono residenti in un paese terzo e svolgono operazioni UAS nello spazio aereo del cielo unico europeo dovrebbero essere soggetti al presente regolamento.
(49)Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 01/2018 (12)emesso dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) a norma dell’articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1139.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

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