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Artificial Intelligence (AI) e Corporate Governance

di Davide Alesso

Premessa

Nell’ultimo decennio, la cosiddetta “digital revolution” ha trasformato profondamente gran parte degli aspetti della vita quotidiana degli individui. Tale rivoluzione tecnologica ha travolto non solo la vita delle persone fisiche, ma ha avuto (e sta avendo) un impatto rilevante sull’organizzazione e sul funzionamento delle imprese. Si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’automazione industriale, all’utilizzo di sistemi di e-commerce, all’introduzione di software gestionali sempre più avanzati nonché all’impiego di robot. È dunque lecito chiedersi se le nuove tecnologie, e in particolare forme di intelligenza artificiale, possano impattare anche sugli assetti societari e di governance delle società sino all’estrema ipotesi che le AI possano sostituirsi, parzialmente o integralmente, all’organo amministrativo delle società compiendo vere e proprie scelte gestorie[1]. Il presente contributo ha lo scopo di esplorare gli scenari e le conseguenze dell’introduzione di AI nei sistemi di corporate governance delle società di capitali.

Prime applicazioni: VITAL, Alicia T e DAO-project

Seppure la discussione scientifica circa l’introduzione di forme di intelligenza artificiale nei consigli di amministrazione sia ancora in fase embrionale, non sono mancate le prime sperimentazioni pratiche da parte di alcune imprese che hanno introdotto tali tecnologie nei propri assetti societari. Il primo caso risale al maggio 2014 quando la Deep Knowledge Ventures (DKV), società di venture capital di Hong Kong, ha dichiarato pubblicamente la nomina nel suo consiglio di amministrazione di un algoritmo denominato VITAL (Validating Investment Tool for Advancing Life Sciences)[2]. Grazie alla propria capacità di automatizzare i processi di due diligence nonché di elaborare una grande quantità di dati (cd. Big Data), VITAL aveva come obiettivo rilevare e analizzare gli andamenti economici delle società target in un tempo decisamente minore e con maggiore accuratezza rispetto agli analisti della DKV. L’utilizzo dell’algoritmo ha dato un contributo decisivo nell’approvazione di due operazioni di investimento della società: la prima consisteva nel finanziamento nella Insilico Medicine, società che sviluppa metodi computerizzati per la scoperta di farmaci nella ricerca sull’invecchiamento; la seconda nel finanziamento della Pathway Pharmaceuticals, impresa che seleziona e valuta le terapie oncologiche personalizzate sulla base di una piattaforma tecnologica. Da un punto di vista giuridico, tuttavia, VITAL non poteva essere qualificato come amministratore in quanto non gli erano stati concessi diritti di voto eguali a quelli degli altri amministratori su tutte le decisioni finanziarie della società[3]. Si segnala infatti che la legislazione in materia societaria di Hong Kong prevede che gli amministratori di una società siano tali quando possano votare su tutte le decisioni della società, con l’eccezione di quelle di competenza dell’assemblea dei soci[4].

Qualche anno dopo, nel luglio 2016 la società finlandese Tieto, attiva nello sviluppo internazionale di software, ha nominato una AI, chiamata Alicia T, come membro del team direttivo della sua unità di data-driven business. Alicia T aveva come scopo quello di supportare il processo decisionale guidato dai dati nonché di sviluppare nuove strategie data-driven con l’aiuto della machine intelligence e dell’analisi avanzata dei dati. Da un punto di vista tecnico, Alicia T era dotata di un sistema di interazione che le consentiva di avere una conversazione con gli altri membri del team nonché esprimere propri giudizi[5].

Da ultimo, degno di nota è senza dubbio il DAO-project (acronimo di Decetralized Autonomous Organization Project) lanciato nel 2016 in Germania da Cristoph Jentzsch[6]. Il DAO aveva come scopo principale quello di  automatizzare la governance delle imprese e si basava sull’idea che, poiché le persone umane non sempre sono inclini a seguire le regole, potrebbe essere più sicuro ed efficiente utilizzare un codice informatico per gestire vari aspetti dell’organizzazione nonché le scelte societarie[7]. La struttura organizzativa prevista dal DAO era di tipo orizzontale ed era basata sul cd. community-driven’ forms of business organization nel quale le scelte societarie non vengono affidate ad un unico organo amministrativo, ma sono di competenza della comunità degli investitori attraverso l’intelligenza artificiale (nel caso di specie attraverso smart contracts che funzionavano sulla piattaforma blockchain Ethereum). Tale struttura automatizzata aveva l’obiettivo di dare ai partecipanti (i.e gli investitori) un controllo diretto e in tempo reale sulle decisioni relative alle modalità di distribuzione dei finanziamenti ai progetti di start-up. Il DAO-project è successivamente fallito a causa di un attacco hacker che ha trasferito un terzo del totale dei fondi versati dagli investitori (circa 150 milioni di dollari) su un conto sussidiario.

La sostituzione (parziale o totale) degli amministratori con AI: prospettive di diritto italiano

Passando all’analisi giuridica, occorre domandarsi se sia consentito, ai sensi delle leggi attualmente vigenti, delegare (parzialmente e o totalmente) alcune competenze tipiche dell’organo amministrativo a forme di intelligenza artificiale. L’analisi non potrà che partire dalle modalità con cui attualmente vengono conferiti i poteri gestori agli amministratori. Come noto, negli ordinamenti di civil law generalmente la delega di poteri gestori è effettuata mediante un’espressione della volontà dei soci o mediante apposita clausola contenuta nello statuto sociale[8]. Ai fini del presente documento, non essendo possibile una disamina comparatistica dei vari ordinamenti giuridici, pare interessante esaminare il caso italiano.

L’art. 2381, comma 2, cod. civ. prevede che “se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti”. La norma consente la delega dei poteri amministrativi solo all’interno del consiglio di amministrazione, ad uno o più dei suoi componenti[9] non ammettendo la possibilità che la delega di attribuzioni proprie sia affidata a soggetti terzi estranei all’organo, poiché ciò comporterebbe una illegittima dissociazione fra potere gestorio e sistema di imputazione dell’attività amministrativa e della responsabilità per la medesima[10]. Pertanto, se una società italiana volesse delegare poteri ad un’intelligenza artificiale – come nelle sopra citate esperienze della finlandese Tieto o della DKV – dovrebbe, ai sensi della normativa vigente, nominarla amministratore della società. Tale circostanza comporterebbe una infinita serie di conseguenze giuridiche, prima fra tutte l’equiparazione della soggettività giuridica delle persone fisiche con quella delle AI nonché l’attribuzione del relativo regime di responsabilità[11]. Sul punto, va segnalato che in Italia – seppur il Legislatore non sia mai intervenuto espressamente in tal senso – parrebbe consentito nominare un soggetto diverso dalla persona fisica quale amministratore di una società[12]. È il caso della nomina di una società di capitale quale amministratrice delegata di una società a responsabilità limitata[13]. Tuttavia, tale ipotesi implica necessariamente che nel consiglio di amministrazione della società vi sia una persona fisica, ovvero il legale rappresentante pro tempore della società di capitali amministratrice il quale risulterebbe il centro di imputazione giuridica della società stessa, ivi incluso il regime di responsabilità[14]. Nell’ipotesi della nomina di una AI quale membro del consiglio di amministrazione ciò non sarebbe evidentemente possibile e, soprattutto in caso di condotte di mala gestio, i rimedi giuridici messi a disposizione dell’ordinamento non sarebbero applicabili (si pensi ad esempio all’azione di responsabilità contro gli amministratori ex art. 2393 cod. civ.). La discussione è dunque aperta.

Conclusioni

La breve e non certamente esaustiva analisi sin qui svolta, accompagnata dalle prime esperienze applicative, consentono di fare un primo bilancio dell’impatto che le nuove tecnologie stanno avendo sugli assetti societari delle imprese. È evidente come l’AI abbia travolto in modo improvviso, quasi inaspettato, non solo l’attività di impresa da una prospettiva commerciale e produttiva, ma anche dal punto di vista delle modalità con cui le scelte societarie vengono (e verranno) prese. Come dimostrano le esperienze VITAL, Alicia T e DAO-project, il mondo imprenditoriale è alla ricerca di strumenti che possano coadiuvare, se non addirittura sostituire, gli amministratori “umani” con forme di intelligenza artificiale che siano in grado di compiere scelte societarie con maggiore velocità, affidabilità e con un ridotto margine di errore. Tale processo sconta tuttavia problematiche giuridiche di non poco conto, prima fra tutte quella del riconoscimento di una soggettività giuridica a tali forme di intelligenza artificiale nonché l’applicazione di un regime di responsabilità. Le criticità sono dunque molteplici e di non facile soluzione. Nei prossimi anni, i legislatori nazioni e sovranazionali saranno chiamati, ancora una volta, ad affrontare una sfida decisiva e delicata, ovvero la progettazione di norme giuridiche che siano adeguate ai nuovi sistemi tecnologici e che probabilmente incideranno in modo dirompente sull’anatomia del diritto societario come oggi lo conosciamo.


Note

[1] Nel gennaio 2017, la società di consulenza statunitense McKinsey & Company ha pubblicato un report nel quale ha stimato che essenzialmente tutte le professioni, siano esse ad alta o bassa qualifica, hanno un certo potenziale di automazione tecnica, inclusi i CEO. In particolare, lo studio ha stimato che circa il 25% del lavoro potrebbe essere potenzialmente automatizzato, soprattutto con riferimento all’analisi dei rapporti e dei dati per informare le decisioni, la di documenti, la preparazione degli incarichi del personale. Per un maggiore approfondimento si veda: McKinsey Global Institute, Harnessing automation for a future that works: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works_Full-report.ashx

[2] N. BURRIDGE, Artificial intelligence gets a seat in the boardroom, in Nikkei Asian Review, 2017.

[3] F. MÖSLEIN, Robots in the Boardroom: Artificial Intelligence and Corporate Law, in W. BARFIELD e U. PAGALLO (a

cura di), Research Handbook on the Law of Artificial Intelligence, Edward Elgar Publishing, 2018, pag. 2.

[4] Per un maggior approfondimento sulla legge societaria di Hong Kong si veda: Companies Ordinance – Section 622 “Registration of and requirements relating to certain resolutions, etc”: https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap622

[5]Per maggiori informazioni si veda: https://www.tieto.com/en/newsroom/all-news-and-releases/corporate-news/2016/10/tieto-the-first-nordic-company-to-appoint-artificial-intelligence-to-the-leadership-team-of-the-new-data-driven-business/

[6] C. JENTZSCH, Decentralized Autonomous Organization to Automate Governance, 2016, disponibile su: https://lawofthelevel.lexblogplatformthree.com/wp-content/uploads/sites/187/2017/07/WhitePaper-1.pdf

[7] M. FENWICK, E. VERMEULEN, Technology and Corporate Governance: Blockchain, Crypto, and Artificial Intelligence, in European Corporate Governance Institute (ECGI) – Lex Research Topics in Corporate Law & Economics Working Paper, Law Working Paper, 2018, pag. 17

[8]  È questo il caso della Svizzera, dove ai sensi dell’art. Art. 716b paragrafo 1 del codice delle obbligazioni che prevede che: “L’atto costitutivo può autorizzare il Consiglio di amministrazione a delegare la gestione della società, in tutto o in parte, a singoli membri o a terzi, conformemente al regolamento organizzativo”. Sul punto di segnala in dottrina: F. MÖSLEIN, Grenzen unternehmerischer Leitungsmacht im marktoffenen Verband, 2007, p. 35

[9] U. DE CRESCIENZO, Gli amministratori nel sistema tradizionale, Le nuove s.p.a.,diretto da Cagnasso-Panzani, Torino, 2010, pag. 789; P. MORANDI, Commento all’art. 2380-bis, Commentario breve al diritto delle Società, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2011, pag. 588.

[10] Trib. Bologna, 10 ottobre 1989.

[11] Sul tema si rimanda, sempre in questo sito, a: https://www.cyberlaws.it/en/2018/robot-e-ai-soggettivita-giuridica/

[12] Si veda: Consiglio Notarile di Milano, massima n. 100 “Amministratore persona giuridica di società di capitali (artt. 2380-bis e 2475 c.c.)”: “È legittima la clausola statutaria di s.p.a. o s.r.l. che preveda la possibilità di nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche (“amministratore persona giuridica”), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l’esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore”.

[13] Trib. Milano, sez. impr., 27 marzo 2017 n. 3545.

[14] G. SCARCHILLO, Corporate Governance e Intelligenza Artificiale, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 4/2019, Wolters Kluver, pag. 882.


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