Articolo 95 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240
Contributo finanziario dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen
In base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono presi accordi relativi ai contributi finanziari dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.