Skip to main content
Normativa

Articolo 9 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 10 Marzo, 2020No Comments

Articolo 9 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Torna all’indice


Articolo 9 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Commissione di esame ETIAS

1. È istituita, nell’ambito dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, una commissione di esame ETIAS con funzione consultiva. Essa è composta da un rappresentante di ciascuna unità nazionale ETIAS, dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di Europol.
2. La commissione di esame ETIAS è consultata:
a) dall’unità centrale ETIAS sulla definizione, lo stabilimento, la valutazione preliminare, l’attuazione, la valutazione a posteriori, la revisione e l’eliminazione degli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 33;
b) dagli Stati membri sull’applicazione dell’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34;
c) da Europol sull’applicazione dell’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34.
3. La commissione di esame ETIAS formula pareri, orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi ai fini di cui al paragrafo 2. Quando formula raccomandazioni, la commissione di esame ETIAS tiene conto delle raccomandazioni formulate dalla commissione di orientamento sui diritti fondamentali dell’ETIAS.
4. La commissione di esame ETIAS si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno due volte all’anno. I costi e l’organizzazione delle riunioni sono a carico dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
5. La commissione di esame ETIAS può consultare la commissione di orientamento sui diritti fondamentali dell’ETIAS su questioni specifiche relative ai diritti fondamentali, in particolare per quanto concerne la vita privata, la protezione dei dati personali e la non discriminazione.
6. In occasione della prima riunione la commissione di esame ETIAS adotta il regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri.

Torna all’indice

it_IT