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Normativa

Articolo 89 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

By 14 Marzo, 2020No Comments

Articolo 89 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

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Articolo 89 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 17, paragrafi 3, 5, e 6, all’articolo 18, paragrafo 4, all’articolo 27, paragrafo 3, all’articolo 31, all’articolo 33, paragrafo 2, all’articolo 36, paragrafo 4, all’articolo 39, paragrafo 2, all’articolo 54, paragrafo 2, all’articolo 83, paragrafi 1 e 3 e all’articolo 85, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 ottobre 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 17, paragrafi 3, 5 e 6, all’articolo 18, paragrafo 4, all’articolo 27, paragrafo 3, all’articolo 31, all’articolo 33, paragrafo 2, all’articolo 36, paragrafo 4, all’articolo 39, paragrafo 2, all’articolo 54, paragrafo 2, all’articolo 83, paragrafo 1, all’articolo 83, paragrafi 1 e 3 e all’articolo 85, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’articolo 17, paragrafi 3, 5 e 6, dell’articolo 18, paragrafo 4, dell’articolo 27, paragrafo 3, dell’articolo 31, dell’articolo 33, paragrafo 2, dell’articolo 36, paragrafo 4, dell’articolo 39, paragrafo 2, dell’articolo 54, paragrafo 2, dell’articolo 83, paragrafi 1 o 3, o dell’articolo 85, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

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