Articolo 86 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240
Entrate
Le entrate generate dall’ETIAS costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (44). Esse sono destinate a coprire le spese di funzionamento e di manutenzione dell’ETIAS. Le entrate residue dopo la copertura di tali costi sono assegnate al bilancio dell’Unione.