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Normativa

Articolo 85 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

By 14 Marzo, 2020No Comments

Articolo 85 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

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Articolo 85 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

Spese

1.   Le spese sostenute per lo sviluppo del sistema d’informazione ETIAS, per l’integrazione delle esistenti infrastrutture nazionali di frontiera e per la connessione all’interfaccia uniforme nazionale, per ospitare l’interfaccia uniforme nazionale e per istituire l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS sono a carico del bilancio generale dell’Unione.

eu-LISA presta particolare attenzione al rischio di aumento dei costi e assicura un monitoraggio sufficiente dei contraenti.

2.   Le spese per il funzionamento dell’ETIAS sono a carico del bilancio generale dell’Unione. Ciò vale anche per le spese di funzionamento e di manutenzione del sistema di informazione ETIAS, compresa l’IUN, le spese di funzionamento dell’unità centrale ETIAS e le spese per personale e attrezzature tecniche (hardware e software) necessarie all’adempimento dei compiti delle unità nazionali ETIAS, nonché i costi di traduzione di cui all’articolo 27, paragrafi 2 e 8.

Sono esclusi i costi seguenti:

a)l’ufficio di gestione di progetto degli Stati membri (riunioni, missioni, uffici);
b)l’hosting dei sistemi informatici nazionali (spazio, implementazione, elettricità, impianti di raffreddamento);
c)la gestione dei sistemi informatici nazionali (operatori e contratti di assistenza);
d)la progettazione, lo sviluppo, l’implementazione, il funzionamento e la manutenzione di reti di comunicazione nazionali.

3.   I costi di funzionamento dell’ETIAS includono inoltre il sostegno finanziario destinato agli Stati membri per le spese sostenute ai fini dell’adattamento e dell’automatizzazione delle verifiche di frontiera per attuare l’ETIAS. L’importo complessivo di tale sostegno finanziario è limitato a un massimo di 15 milioni di EUR per il primo anno di funzionamento, a un massimo di 25 milioni di EUR per il secondo anno di funzionamento e a un massimo di 50 milioni di EUR all’anno per i successivi anni di funzionamento. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 89 per definire ulteriormente tale sostegno finanziario.

4.   L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, eu-LISA ed Europol ricevono adeguati finanziamenti supplementari e personale aggiuntivo necessari per l’esecuzione dei compiti ad essi affidati ai sensi del presente regolamento.

5.   I finanziamenti della dotazione di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 da mobilitare per coprire le spese di attuazione del presente regolamento di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo sono attuati mediante gestione indiretta per quanto riguarda le spese sostenute da eu-LISA e dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e mediante gestione concorrente per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri.

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