Articolo 81 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240
Modifiche del regolamento (UE) 2016/1624
Il regolamento (UE) n. 2016/1624 è così modificato:
1) | all’articolo 8, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:«q bis)adempie i compiti e gli obblighi affidati all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera di cui al regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) e assicura l’istituzione e il funzionamento dell’unità centrale ETIAS in conformità dell’articolo 7 di detto regolamento. (*5) Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).»;” |
2) | al capo II è aggiunta la sezione seguente: «sezione 5 ETIAS Articolo 33 bis Istituzione dell’unità centrale ETIAS1. È istituita un’unità centrale ETIAS.2. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera provvede all’istituzione e al funzionamento dell’unità centrale ETIAS in conformità dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6). (*6) Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) No 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).»” |