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Normativa

Articolo 8 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 10 Marzo, 2020No Comments

Articolo 8 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 8 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Unità nazionali ETIAS

1. Ogni Stato membro designa un’autorità competente come unità nazionale ETIAS.
2. Spetta alle unità nazionali ETIAS:
a) esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi e decidere in merito, qualora dal trattamento automatizzato della
domanda emerga un riscontro positivo e l’unità centrale ETIAS abbia avviato il trattamento manuale della domanda;
b) provvedere affinché i compiti eseguiti ai sensi della lettera a) e i relativi risultati siano registrati nei fascicoli di
domanda;
c) provvedere affinché i dati da esse inseriti nei fascicoli di domanda siano aggiornati in conformità delle pertinenti
disposizioni degli articoli 55 e 64;
d) decidere di rilasciare autorizzazioni ai viaggi con validità territoriale limitata ai sensi dell’articolo 44;
e) provvedere al coordinamento con altre unità nazionali ETIAS ed Europol riguardo alle richieste di consultazione di cui
agli articoli 28 e 29;
f) informare i richiedenti sulla procedura da seguire in caso di ricorso ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3;
g) annullare e revocare un’autorizzazione ai viaggi ai sensi degli articoli 40 e 41.
3. Gli Stati membri forniscono alle unità nazionali ETIAS risorse adeguate per svolgere i loro compiti in conformità
dei termini stabiliti nel presente regolamento.

 

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