Articolo 77 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240
Competenze di Europol
1. Europol provvede al trattamento delle interrogazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera j), e paragrafo 4, e al conseguente adeguamento del suo sistema d’informazione.
2. Europol esercita le responsabilità e i compiti relativi all’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 35, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 6.
3. Europol formula un parere motivato in seguito a una richiesta di consultazione a norma dell’articolo 29.
4. A norma dell’articolo 34, paragrafo 2, Europol è responsabile dell’inserimento nell’elenco di controllo ETIAS dei dati relativi a reati di terrorismo o altri reati gravi da essa ottenute.
5. Prima di essere autorizzato a svolgere i compiti di cui agli articoli 34 e 35, il personale di Europol riceve una formazione adeguata sulla sicurezza dei dati e i diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati. Partecipa inoltre alle formazioni offerte da eu-LISA sull’uso tecnico del sistema d’informazione ETIAS e sulla qualità dei dati.