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Normativa

Articolo 70 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

By 13 Marzo, 2020No Comments

Articolo 70 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

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Articolo 70 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

Conservazione delle registrazioni per richieste di consultazione di dati a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi

1.   eu-LISA conserva le registrazioni di tutti i trattamenti di dati nel sistema centrale ETIAS riguardanti l’accesso dei punti di accesso centrale di cui all’articolo 50, paragrafo 2, ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Tali registrazioni indicano la data e l’ora di ciascuna operazione, i dati usati per avviare la ricerca, i dati trasmessi dal sistema centrale ETIAS e i nomi dei membri del personale dei punti di accesso centrale che inseriscono ed estraggono dati.

2.   Inoltre, ciascuno Stato membro ed Europol conservano le registrazioni di tutti i trattamenti di dati effettuati nel sistema centrale ETIAS in seguito a richieste di consultazione di dati o di accesso ai dati conservati nel sistema centrale ETIAS ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

3.   Le registrazioni di cui al paragrafo 2 indicano:

a)lo scopo esatto della richiesta di consultazione o di accesso ai dati conservati nel sistema centrale ETIAS, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave in questione e, per Europol, lo scopo esatto della richiesta di consultazione;
b)la decisione adottata in merito all’ammissibilità della richiesta;
c)il riferimento dell’archivio nazionale;
d)la data e l’ora esatta della richiesta di accesso inviata dal punto di accesso centrale al sistema centrale ETIAS;
e)laddove applicabile, l’esperimento della procedura di urgenza di cui all’articolo 51, paragrafo 4, e i risultati della verifica a posteriori;
f)i dati o la serie di dati di cui all’articolo 52, paragrafi 2 e 3, usati per la consultazione; e
g)conformemente alle disposizioni nazionali o al regolamento (UE) 2016/794, l’identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha ordinato di ricercare i dati o di trasmetterli.

4.   Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono usate solo per verificare l’ammissibilità della richiesta, controllare la liceità del trattamento dei dati e garantire l’integrità e la sicurezza dei dati. Tali registrazioni sono protette dall’accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all’articolo 54, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate. Il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità di vigilanza competenti a controllare la liceità del trattamento dei dati e l’integrità e la sicurezza dei dati hanno accesso a tali registrazioni, su loro richiesta, per l’adempimento delle loro funzioni. Anche l’autorità competente per verificare l’ammissibilità della richiesta ha accesso a tali registrazioni per lo stesso fine. Qualora l’obiettivo sia diverso da tal fine, i dati personali sono cancellati da tutti gli archivi nazionali e da quelli di Europol dopo un mese, salvo se tali dati sono necessari ai fini della specifica indagine penale per la quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol. Soltanto le registrazioni che non contengono dati personali possono essere usate ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all’articolo 92.

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