Articolo 69 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240
Conservazione delle registrazioni
1. eu-LISA conserva le registrazioni di tutti i trattamenti di dati nell’ambito del sistema d’informazione ETIAS. Tali registrazioni comprendono gli elementi seguenti:
a) | la finalità dell’accesso; |
b) | la data e l’ora di ciascuna operazione; |
c) | i dati usati ai fini del trattamento automatizzato delle domande; |
d) | i riscontri positivi emersi durante il trattamento automatizzato di cui all’articolo 20; |
e) | i dati usati per verificare l’identità conservati nel sistema centrale ETIAS o altri sistemi d’informazione e banche dati; |
f) | i risultati della verifica di cui all’articolo 22; e |
g) | il membro del personale che l’ha svolta. |
2. L’unità centrale ETIAS conserva i registri dei membri del personale debitamente autorizzati a effettuare le verifiche d’identità.
L’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente conserva i registri del membro del personale debitamente autorizzato ad inserire ed estrarre i dati.
3. eu-LISA conserva le registrazioni di tutti i trattamenti di dati effettuati nel sistema d’informazione ETIAS riguardanti l’accesso delle autorità di frontiera di cui all’articolo 47 e l’accesso delle autorità competenti in materia di immigrazione di cui all’articolo 49. Tali registrazioni indicano la data e l’ora di ciascuna operazione, i dati usati per avviare la ricerca, i dati trasmessi dal sistema centrale ETIAS e i nomi delle autorità di frontiera e delle autorità competenti in materia di immigrazione che inseriscono ed estraggono dati.
Inoltre, le autorità competenti conservano i registri dei membri del personale debitamente autorizzati ad inserire ed estrarre i dati.
4. Tali registrazioni possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio dell’ammissibilità del trattamento dei dati e per garantire la sicurezza e l’integrità degli stessi. Tali registrazioni sono protette dall’accesso non autorizzato con misure adeguate. Esse sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all’articolo 54, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate.
eu-LISA e le unità nazionali ETIAS mettono tali registrazioni a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati e delle autorità di controllo competenti su richiesta.