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Normativa

Articolo 65 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

By 13 Marzo, 2020No Comments

Articolo 65 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

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Articolo 65 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

Comunicazione di dati personali a paesi terzi, organizzazioni internazionali e soggetti privati

1.   I dati personali conservati nel sistema centrale ETIAS non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati, né sono messi a loro disposizione, fatta eccezione per i trasferimenti a Interpol ai fini del trattamento automatizzato di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e l) del presente regolamento. Il trasferimento di dati personali a Interpol è soggetto alle disposizioni dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.   I dati personali del sistema centrale ETIAS a cui accede uno Stato membro o Europol ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 2, non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato, né sono messi a loro disposizione. Tale divieto si applica anche al trattamento ulteriore di tali dati effettuato a livello nazionale o tra Stati membri.

3.   In deroga all’articolo 49 del presente regolamento, se necessario ai fini del rimpatrio, le autorità competenti in materia di immigrazione possono accedere al sistema centrale ETIAS per estrarre dati da trasferire a un paese terzo in casi specifici, purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)è stata effettuata una precedente interrogazione nell’EES in conformità dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2017/2226; e
b)tale ricerca indica che l’EES non contiene dati relativi al cittadino di paese terzo che deve essere rimpatriato.

Se necessario, si verifica l’adempimento di tali condizioni accedendo alle registrazioni, di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226 corrispondenti all’interrogazione di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo e alla risposta corrispondente alla lettera b) di tale comma.

Se tali condizioni sono soddisfatte, le autorità competenti in materia di immigrazione sono abilitate a interrogare il sistema centrale ETIAS con parte o con la totalità dei dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a e), del presente regolamento. Se un fascicolo di domanda ETIAS corrisponde a tali dati, le autorità competenti in materia di immigrazione avranno accesso ai dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a g), e, in caso di minori, al paragrafo 2, lettera k), di tale articolo.

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i dati del sistema centrale ETIAS a cui accedono le autorità competenti in materia di immigrazione possono essere trasferiti a un paese terzo in casi specifici, se necessario per dimostrare l’identità dei cittadini di paesi terzi ai soli fini del rimpatrio, e purché sia rispettata una delle condizioni seguenti:

a)la Commissione ha adottato una decisione sull’adeguata protezione dei dati personali in tale paese terzo in conformità dell’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679;
b)sono state previste garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679 attraverso, ad esempio, un accordo di riammissione in vigore tra l’Unione o uno Stato membro e il paese terzo in questione;
c)si applica l’articolo 49, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/679.

I dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a), b), d), e) e f) del presente regolamento possono essere trasferiti in purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)il trasferimento dei dati è effettuato conformemente alle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione, in particolare alle disposizioni in materia di protezione dei dati, compreso il capo V del regolamento (UE) 2016/679, agli accordi di riammissione e alla legislazione nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati;
b)il paese terzo ha concordato di trattare i dati limitatamente alle finalità per le quali sono stati trasmessi; e
c)una decisione di rimpatrio adottata a norma della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (41) è stata emessa nei confronti del cittadino di paese terzo interessato, purché l’esecuzione di tale decisione di rimpatrio non sia sospesa e purché non sia stato presentato alcun ricorso che possa portare alla sospensione della sua esecuzione.

4.   I trasferimenti di dati personali a paesi terzi ai sensi del paragrafo 3 non pregiudicano i diritti dei richiedenti o dei beneficiari di protezione internazionale, in particolare in materia di non respingimento.

5.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, i dati del sistema centrale ETIAS di cui all’articolo 52, paragrafo 4, a cui accedono le autorità designate ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 2, possono essere trasferiti a un paese terzo o messi a sua disposizione dall’autorità designata in casi specifici, ma solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)ricorre un caso eccezionale di urgenza in cui sussiste:i)un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo; oppureii)un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave;
b)il trasferimento dei dati è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel territorio degli Stati membri o nel paese terzo interessato di tale reato di terrorismo o reato grave;
c)l’autorità designata ha accesso a tali dati secondo la procedura e alle condizioni di cui agli articoli 51 e 52;
d)il trasferimento è effettuato in conformità delle condizioni applicabili previste dalla direttiva (UE) 2016/680, in particolare dal capo V;
e)il paese terzo ha presentato una richiesta debitamente motivata, in formato cartaceo o elettronico;
f)è garantita, su base di reciprocità, la fornitura delle informazioni nei sistemi di autorizzazione ai viaggi detenute dal paese terzo richiedente agli Stati membri in cui l’ETIAS è operativo.

Qualora sia effettuato a norma del primo comma del presente paragrafo, un tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell’autorità di controllo istituita a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, con l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento, delle informazioni sull’autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.

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