Articolo 64 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240
Diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del loro trattamento
1.
1. Fatto salvo il diritto d’informazione di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, i richiedenti i cui dati sono conservati nel sistema centrale ETIAS sono informati, al momento in cui i loro dati sono raccolti, delle procedure per esercitare i diritti di cui agli articoli da 13 a 16 del regolamento (CE) n. 45/2001 e agli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679 e allo stesso tempo dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e del Garante europeo della protezione dei dati.
2. Per esercitare i loro diritti di cui agli articoli da 13 a 16 del regolamento (CE) n. 45/2001 e agli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679, ogni richiedente ha il diritto di rivolgersi all’unità centrale ETIAS o all’unità nazionale ETIAS competente per la domanda. L’unità che riceve la richiesta la esamina e risponde quanto prima e, in ogni caso, al più tardi entro 30 giorni.
Qualora in risposta a una richiesta emerga che i dati conservati nel sistema centrale ETIAS sono sostanzialmente inesatti o sono stati registrati illecitamente, l’unità centrale ETIAS o l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente rettifica o cancella senza ritardo tali dati nel sistema centrale ETIAS.
Qualora, in risposta una richiesta presentata a norma del presente paragrafo, un’autorizzazione ai viaggi sia modificata dall’unità centrale ETIAS o da un’unità nazionale ETIAS durante il suo periodo di validità, il sistema centrale ETIAS procede al trattamento automatizzato di cui all’articolo 20 per stabilire se il fascicolo di domanda modificato generi un riscontro positivo in conformità dell’articolo 20, paragrafi da 2 a 5. Qualora dal trattamento automatizzato non emergano riscontri positivi, il sistema centrale ETIAS rilascia un’autorizzazione ai viaggi modificata con lo stesso periodo di validità dell’originale e ne informa il richiedente. Qualora dal trattamento automatizzato emergano uno o più riscontri positivi l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente valuta il rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o l’alto rischio epidemico, in conformità dell’articolo 26, e decide se rilasciare un’autorizzazione ai viaggi modificata oppure, ove concluda che non sono più soddisfatte le condizioni di rilascio, revocare l’autorizzazione ai viaggi.
3. Qualora l’unità centrale ETIAS o l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente per la domanda non concordino con l’affermazione secondo cui i dati conservati nel sistema centrale ETIAS sono di fatto inesatti o sono stati registrati illecitamente, l’unità centrale ETIAS o l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente adotta senza ritardo una decisione amministrativa con la quale illustra per iscritto all’interessato la ragione per cui non intende rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.
4. Tale decisione fornisce inoltre all’interessato informazioni sulla possibilità di impugnare la decisione adottata sulla richiesta di cui al paragrafo 2 e, se del caso, informazioni su come intentare un’azione o presentare un reclamo dinanzi alle autorità competenti o alle autorità giurisdizionali competenti e su qualunque tipo di assistenza disponibile, anche da parte delle autorità nazionali di controllo competenti.
5. Qualsiasi richiesta presentata a norma del paragrafo 2 contiene le informazioni necessarie per identificare l’interessato. Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire l’esercizio dei diritti di cui al paragrafo 2 e sono cancellate subito dopo.
6. L’unità centrale ETIAS o l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente tiene un registro, sotto forma di documento scritto, della presentazione di una richiesta ai sensi del paragrafo 2 e di come è stata trattata. Mette tale documento a disposizione delle autorità nazionali di controllo competenti per la protezione dei dati senza ritardo e, in ogni caso, non oltre sette giorni dalla decisione di rettificare o cancellare i dati di cui, rispettivamente, al paragrafo 2, secondo comma, o in seguito alla decisione di cui al paragrafo 3.