Articolo 63 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240
Responsabilità
1. Fatti salvi il diritto al risarcimento e la responsabilità da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (CE) n. 45/2001:
a) | ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di un trattamento illecito di dati personali o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento compiuti da uno Stato membro ha diritto al risarcimento da parte di tale Stato membro; |
b) | ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di qualsiasi atto incompatibile con il presente regolamento compiuto da eu-LISA, ha diritto al risarcimento da parte di tale agenzia. eu-LISA è responsabile dei trattamenti illeciti di dati personali nel suo ruolo di incaricata del trattamento o, a seconda dei casi, di responsabile del trattamento. |
Lo Stato membro in questione o eu-LISA sono esonerati in tutto o in parte da tale responsabilità ai sensi del primo comma se provano che l’evento dannoso non è loro imputabile.
2. Uno Stato membro è ritenuto responsabile di ogni eventuale danno arrecato al sistema centrale ETIAS conseguente all’inosservanza degli obblighi del presente regolamento, fatto salvo il caso e nella misura in cui eu-LISA o un altro Stato membro che partecipa al sistema centrale ETIAS abbiano omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o a ridurne al minimo l’impatto.
3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalla legislazione di tale Stato membro. Le azioni proposte contro il responsabile del trattamento o eu-LISA per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggette alle condizioni previste dai trattati.