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Normativa

Articolo 55 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 11 Marzo, 2020No Comments

Articolo 55 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 55 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Modifica dei dati e cancellazione anticipata dei dati

1.   L’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS sono tenute ad aggiornare i dati conservati nel sistema centrale ETIAS e a garantirne l’accuratezza. L’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS non hanno il diritto di modificare i dati aggiunti nel modulo di domanda direttamente dal richiedente a norma dell’articolo 17, paragrafi 2, 3 o 4.

2.   Qualora disponga di prove indicanti che i dati registrati nel sistema centrale ETIAS dall’unità centrale ETIAS sono sostanzialmente inesatti o che sono stati trattati nel sistema centrale ETIAS in violazione del presente regolamento, l’unità centrale ETIAS li verifica e, se necessario, li modifica o li cancella senza ritardo dal sistema centrale ETIAS.

3.   Qualora lo Stato membro competente disponga di prove indicanti che i dati registrati nel sistema centrale ETIAS sono sostanzialmente inesatti o che sono stati trattati nel sistema centrale ETIAS in violazione del presente regolamento, la sua unità nazionale ETIAS li verifica e, se necessario, li modifica o li cancella senza ritardo dal sistema centrale ETIAS.

4.   Qualora l’unità centrale ETIAS disponga di prove indicanti che i dati conservati nel sistema centrale ETIAS sono sostanzialmente inesatti o sono stati trattati nel sistema centrale ETIAS in violazione del presente regolamento, contatta entro 14 giorni l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente. Qualora lo Stato membro diverso dallo Stato membro competente disponga di tali prove, contatta entro 14 giorni l’unità centrale ETIAS oppure l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente. L’unità centrale ETIAS o l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente verifica l’esattezza dei dati e la liceità del loro trattamento entro un mese e, se necessario, li modifica o li cancella senza indugio dal sistema centrale ETIAS.

5.   Qualora un cittadino di paese terzo abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro o rientri nel ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a c), le autorità di tale Stato membro verificano se detta persona sia titolare di un’autorizzazione ai viaggi valida e, se del caso, sopprime senza indugio il fascicolo di domanda dal sistema centrale ETIAS. L’autorità competente per la soppressione del fascicolo di domanda è:

a)l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha rilasciato il documento di viaggio di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a);
b)l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro di cui la persona ha acquisito la cittadinanza;
c)l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha rilasciato la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno.

6.   Qualora un cittadino di paese terzo rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere d), e), f) o l), può informare le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno nazionale di cui in tale articolo, il visto uniforme o il visto per soggiorno di lunga durata di essere titolare di un’autorizzazione ai viaggi valida e può chiedere la corrispondente soppressione del fascicolo di domanda dal sistema centrale ETIAS. Le autorità di tale Stato membro verificano se detta persona sia titolare di un’autorizzazione ai viaggi valida. Se è confermato che detta persona è titolare di una tale autorizzazione, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno nazionale, il visto uniforme o il visto per soggiorno di lunga durata sopprime senza indugio il fascicolo di domanda dal sistema centrale ETIAS.

7.   Il cittadino di paese terzo che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), può informarne le autorità competenti dello Stato membro in cui fa il successivo ingresso. Detto Stato membro contatta l’unità centrale ETIAS entro 14 giorni. L’unità centrale ETIAS verifica l’esattezza dei dati entro un mese e, se necessario, sopprime senza ritardo il fascicolo di domanda e i dati ivi contenuti dal sistema centrale ETIAS.

8.   Fatto salvo ogni ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, il cittadino di paese terzo ha accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale effettivo per assicurarsi che i dati conservati nell’ETIAS siano modificati o cancellati.

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