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Normativa

Articolo 54 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 11 Marzo, 2020No Comments

Articolo 54 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Conservazione dei dati

1.   Ciascun fascicolo di domanda è conservato nel sistema centrale ETIAS per:

a)il periodo di validità dell’autorizzazione ai viaggi;
b)cinque anni a decorrere dall’ultima decisione di rifiuto, annullamento o revoca dell’autorizzazione ai viaggi in conformità degli articoli 37, 40 e 41. Se i dati contenuti in un registro, un fascicolo o una segnalazione registrati in uno dei sistemi d’informazione dell’UE, nei dati Europol, nelle banche dati Interpol SLTD o TDAWN, nell’elenco di controllo ETIAS o nelle regole di esame ETIAS che danno origine alla decisione in questione sono cancellati prima della scadenza del periodo di cui alla lettera b), il fascicolo di domanda è soppresso entro sette giorni a decorrere dalla data della cancellazione summenzionata. A tal fine, il sistema centrale ETIAS verifica regolarmente e automaticamente se le condizioni relative alla conservazione dei fascicoli di domanda di cui alla presente lettera continuano a essere soddisfatte. Qualora tali condizioni non siano più soddisfatte, sopprime il fascicolo di domanda in modo automatizzato.

2.   Per facilitare una nuova domanda dopo la scadenza del periodo di validità di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS, il fascicolo di domanda può essere conservato nel sistema centrale ETIAS per un ulteriore periodo non superiore a tre anni dalla fine del periodo di validità dell’autorizzazione ai viaggi e solo qualora, a seguito di una richiesta di consenso, il richiedente acconsenta liberamente ed esplicitamente mediante una dichiarazione firmata elettronicamente. Le richieste di consenso sono presentate in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile e utilizzando un linguaggio semplice e chiaro conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679.

Il consenso è richiesto in seguito alla fornitura automatica di informazioni ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2. Le informazioni fornite automaticamente rammentano al richiedente lo scopo della conservazione dei dati in conformità con le indicazioni di cui all’articolo 71, lettera o), e la possibilità di revocare il consenso in ogni momento.

Il richiedente può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679. In caso di revoca del consenso, il fascicolo di domanda è automaticamente soppresso dal sistema centrale ETIAS.

eu-LISA sviluppa uno strumento per consentire ai richiedenti di prestare e revocare il loro consenso. Tale strumento è reso accessibile tramite l’apposito sito web pubblico o l’applicazione per dispositivi mobili.

La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 89 per definire ulteriormente lo strumento che i richiedenti devono utilizzare per prestare e revocare il loro consenso.

3.   Allo scadere del periodo di conservazione, il fascicolo di domanda è automaticamente soppresso dal sistema centrale ETIAS.

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