Articolo 51 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)
Procedura di accesso al sistema centrale ETIAS a fini di contrasto
1. Un’unità operativa di cui all’articolo 50, paragrafo 3, presenta una richiesta motivata in formato elettronico o cartaceo a un punto di accesso centrale di cui all’articolo 50, paragrafo 2, per la consultazione di una serie specifica di dati conservati nel sistema centrale ETIAS. Quando è richiesta la consultazione dei dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera i), e all’articolo 17, paragrafo 4, lettere da a) a c), la richiesta motivata in formato elettronico o cartaceo comprende una giustificazione della necessità di consultare tali dati specifici.
2. Al ricevimento di una richiesta di accesso, il punto di accesso centrale verifica se siano soddisfatte le condizioni di accesso di cui all’articolo 52, inclusa la verifica se sia giustificata l’eventuale richiesta di consultazione dei dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera i), e all’articolo 17, paragrafo 4, lettere da a) a c).
3. Se sono soddisfatte le condizioni di accesso di cui all’articolo 52, il punto di accesso centrale tratta la richiesta. Il punto di accesso centrale accede ai dati conservati nel sistema centrale ETIAS e li trasmette all’unità operativa che ha effettuato la richiesta in modo tale da non comprometterne la sicurezza.
4. In caso di urgenza in cui sia necessario prevenire un rischio imminente alla vita di una persona da un reato di terrorismo o da un altro reato grave, il punto di accesso centrale tratta la richiesta immediatamente e verifica solo a posteriori se tutte le condizioni di cui all’articolo 52 sono soddisfatte e l’effettiva sussistenza di un caso di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebito ritardo e, in ogni caso, non oltre sette giorni lavorativi dal trattamento della richiesta.
Qualora la verifica a posteriori accerti che la consultazione dei dati o l’accesso ai dati registrati nel sistema centrale ETIAS non erano giustificati, tutte le autorità che hanno avuto accesso ai dati cancellano i dati acquisiti dal sistema centrale ETIAS e ne informano il pertinente punto di accesso centrale dello Stato membro in cui è stata effettuata la richiesta di cancellazione.