Articolo 49 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)
Accesso ai dati da parte delle autorità competenti in materia di immigrazione
1. Al fine di accertare o verificare se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri e di adottare misure appropriate al riguardo, le autorità competenti in materia di immigrazione degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni del sistema centrale ETIAS con i dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) ad e).
2. L’accesso al sistema centrale ETIAS ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è consentito solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) | è stata effettuata una precedente interrogazione nell’EES ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2017/2226; e |
b) | da tale interrogazione risulta che l’EES non contiene una cartella di ingresso corrispondente alla presenza del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri. |
Se necessario, si verifica l’adempimento delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b) del primo comma del presente paragrafo, accedendo, nell’EES, alle registrazioni ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226 corrispondenti all’interrogazione di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo e alla risposta di cui alla lettera b) di tale comma.
3. Il sistema centrale ETIAS risponde indicando se la persona è in possesso o meno di un’autorizzazione ai viaggi valida e, nel caso di un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata rilasciata ai sensi dell’articolo 44, gli Stati membri per cui l’autorizzazione di viaggio è valida. Il sistema centrale ETIAS indica inoltre se l’autorizzazione ai viaggi scadrà entro i successivi 90 giorni e il restante periodo di validità.
Nel caso di minori, le autorità competenti in materia di immigrazione hanno anche accesso alle informazioni relative al titolare della responsabilità genitoriale o al tutore legale del viaggiatore di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera k).