Skip to main content
Normativa

Articolo 48 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 11 Marzo, 2020No Comments

Articolo 48 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Torna all’indice


Articolo 48 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica di accedere ai dati alle frontiere esterne

1.   Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla consultazione di cui all’articolo 47, paragrafo 1, a causa di un guasto di qualsiasi parte del sistema d’informazione ETIAS, l’unità centrale ETIAS informa le autorità di frontiera e le unità nazionali ETIAS degli Stati membri.

2.   Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla consultazione di cui all’articolo 47, paragrafo 1, a causa di un guasto dell’infrastruttura di frontiera nazionale in uno Stato membro, le autorità di frontiera ne informano l’unità centrale ETIAS e l’unità nazionale ETIAS di tale Stato membro. L’unità centrale ETIAS ne informa quindi immediatamente eu-LISA e la Commissione.

3.   In entrambi i casi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità di frontiera seguono i piani d’emergenza nazionali. In conformità del regolamento (UE) 2016/399, il piano d’emergenza nazionale può autorizzare le autorità di frontiera a derogare temporaneamente all’obbligo di consultare il sistema centrale ETIAS di cui all’articolo 47, paragrafo 1 del presente regolamento.

4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, piani d’emergenza tipo per i casi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, comprese le procedure che devono essere seguite dalle autorità di frontiera. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2. Gli Stati membri adottano i loro piani d’emergenza nazionali utilizzando quale base i piani d’emergenza tipo, adattati se necessario a livello nazionale.

Torna all’indice

it_IT