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Normativa

Articolo 46 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 11 Marzo, 2020No Comments

Articolo 46 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 46 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati

1.   Qualora sia tecnicamente impossibile procedere all’interrogazione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, a causa di un guasto di una parte qualsiasi del sistema d’informazione ETIAS, i vettori sono esentati dall’obbligo di verificare il possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida. Se un tale guasto è rilevato da eu-LISA, l’unità centrale ETIAS ne informa i vettori. Quest’ultima informa altresì i vettori una volta avvenuta la riparazione del guasto. Se un tale guasto è rilevato dai vettori, questi possono informarne l’unità centrale ETIAS.

2.   Le sanzioni di cui all’articolo 45, paragrafo 5, non sono irrogate ai vettori nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Qualora, per ragioni diverse da un guasto di una parte qualsiasi del sistema d’informazione ETIAS, sia tecnicamente impossibile per un vettore procedere all’interrogazione di cui all’articolo 45, paragrafo 1 per un lungo periodo, tale vettore ne informa l’unità centrale ETIAS.

4.   La Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, i dettagli delle procedure sostitutive di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.

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