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Normativa

Articolo 41 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 11 Marzo, 2020No Comments

Articolo 41 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 41 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Revoca dell’autorizzazione ai viaggi

1.   L’autorizzazione ai viaggi è revocata qualora risulti che le condizioni di rilascio della stessa non sono più soddisfatte. L’autorizzazione ai viaggi è revocata sulla base di uno o più dei motivi di rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi di cui all’articolo 37, paragrafo 1.

2.   Se uno Stato membro dispone di prove indicanti che le condizioni di rilascio dell’autorizzazione ai viaggi non sono più soddisfatte, l’unità nazionale ETIAS di tale Stato membro revoca l’autorizzazione ai viaggi.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, qualora sia inserita una nuova segnalazione nel SIS relativa al rifiuto d’ingresso e di soggiorno o relativa ad un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato, il SIS ne informa il sistema centrale ETIAS. Il sistema centrale ETIAS verifica se la nuova segnalazione corrisponde a un’autorizzazione ai viaggi valida. In caso affermativo, il sistema centrale ETIAS trasferisce il fascicolo di domanda all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito la segnalazione. Qualora sia stata inserita una nuova segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno, l’unità nazionale ETIAS revoca l’autorizzazione ai viaggi. Qualora l’autorizzazione ai viaggi sia collegata a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato nel SIS o nella banca dati SLTD, l’unità nazionale ETIAS tratta manualmente il fascicolo di domanda.

4.   Eventuali nuovi dati inseriti nell’elenco di controllo ETIAS sono confrontati con i dati contenuti nei fascicoli di domanda del sistema centrale ETIAS. Il sistema centrale ETIAS verifica se tali nuovi dati corrispondono a un’autorizzazione ai viaggi valida. In caso affermativo, il sistema centrale ETIAS trasferisce il fascicolo di domanda all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito i nuovi dati o, qualora i nuovi dati siano stato inseriti da Europol, all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro di primo soggiorno previsto dichiarato dal richiedente in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera j). L’unità nazionale ETIAS valuta il rischio per la sicurezza e revoca l’autorizzazione ai viaggi qualora giunga alla conclusione che le condizioni per il suo rilascio non sono più soddisfatte.

5.   Qualora sia inserita nell’EES una cartella relativa al respingimento del titolare di un’autorizzazione ai viaggi valida e tale registrazione sia giustificata sulla base dei motivi B o I di cui all’allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2016/399, il sistema centrale ETIAS trasferisce il fascicolo di domanda all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha proceduto al respingimento. L’unità nazionale ETIAS valuta se le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione ai viaggi sono ancora soddisfatte e in caso negativo procede alla revoca dell’autorizzazione ai viaggi.

6.   La giustificazione della decisione di revocare un’autorizzazione ai viaggi è registrata nel fascicolo di domanda dal membro del personale che ha effettuato la valutazione del rischio.

7.   Il richiedente la cui autorizzazione ai viaggi è stata revocata ha il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nello Stato membro che ha adottato la decisione sulla revoca e conformemente alla sua legislazione nazionale. L’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente fornisce ai richiedenti le informazioni sulla procedura di ricorso. Le informazioni sono fornite in una delle lingue ufficiali dei paesi che figurano nell’elenco dell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 di cui il richiedente è cittadino.

8.   L’autorizzazione ai viaggi può essere revocata su richiesta del richiedente. Non è ammesso il ricorso contro una revoca su tale base. Se al momento della presentazione di tale richiesta il richiedente si trova nel territorio di uno Stato membro, la revoca diventa effettiva al momento dell’uscita del richiedente dal territorio e dal momento della creazione della corrispondente cartella di ingresso/uscita nell’EES conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, e all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226.

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