Skip to main content
Normativa

Articolo 40 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 11 Marzo, 2020No Comments

Articolo 40 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Torna all’indice


Articolo 40 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Annullamento dell’autorizzazione ai viaggi

1.   L’autorizzazione ai viaggi è annullata qualora risulti che le condizioni di rilascio della stessa non erano soddisfatte al momento del rilascio. L’autorizzazione ai viaggi è annullata sulla base di uno o più dei motivi di rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi di cui all’articolo 37, paragrafi 1 e 2.

2.   Se uno Stato membro dispone di prove indicanti che le condizioni di rilascio di un’autorizzazione ai viaggi non erano soddisfatte al momento del rilascio, l’unità nazionale ETIAS di tale Stato membro annulla l’autorizzazione ai viaggi.

3.   La persona la cui autorizzazione ai viaggi è stata annullata ha il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nello Stato membro che ha preso la decisione sull’annullamento e conformemente alla sua legislazione nazionale. L’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente fornisce ai richiedenti le informazioni sulla procedura di ricorso. Le informazioni sono fornite in una delle lingue ufficiali dei paesi che figurano nell’elenco dell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 di cui il richiedente è cittadino.

4.   La giustificazione della decisione di annullare un’autorizzazione ai viaggi è registrata nel fascicolo di domanda dal membro del personale che ha effettuato la valutazione del rischio.

Torna all’indice

it_IT