Articolo 39 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)
Dati da aggiungere al fascicolo di domanda a seguito della decisione di rilascio o di rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi
1. Quando è stata adottata una decisione di rilascio di un’autorizzazione ai viaggi, il sistema centrale ETIAS o, se la decisione è stata adottata a seguito del trattamento manuale di cui al capo IV, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente aggiunge senza indugio al fascicolo di domanda i dati seguenti:
a) | informazioni sullo status con indicazione del rilascio dell’autorizzazione ai viaggi; |
b) | un riferimento che indichi se l’autorizzazione ai viaggi è stata rilasciata dal sistema centrale ETIAS o a seguito di trattamento manuale; in quest’ultimo caso, è aggiunto un riferimento all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente che ha adottato la decisione e il suo indirizzo; |
c) | la data della decisione di rilascio dell’autorizzazione ai viaggi; |
d) | la data iniziale e finale dell’autorizzazione ai viaggi; |
e) | eventuali indicatori posti a corredo dell’autorizzazione ai viaggi conformemente all’articolo 36, paragrafi 2 e 3, con indicazione dei motivi di tale o tali indicatori, nonché informazioni aggiuntive rilevanti per le verifiche in seconda linea, nel caso dell’articolo 36, paragrafo 2, e informazioni aggiuntive rilevanti per le autorità di frontiera, nel caso dell’articolo 36, paragrafo 3. |
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 89 per definire ulteriormente il tipo, la lingua e il formato delle informazioni aggiuntive che possono essere aggiunte, nonché i motivi degli indicatori.
3. Quando è adottata una decisione di rifiuto di un’autorizzazione ai viaggi, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente aggiunge al fascicolo di domanda i dati seguenti:
a) | informazioni sullo status con indicazione del rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi; |
b) | un riferimento all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente che ha rifiutato l’autorizzazione ai viaggi e il suo indirizzo; |
c) | la data della decisione di rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi; |
d) | i motivi del rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi, con indicazione dei motivi tra quelli elencati all’articolo 37, paragrafi 1 e 2. |
4. Oltre ai dati di cui ai paragrafi 1 e 3, quando è adottata una decisione di rilascio o di rifiuto di un’autorizzazione ai viaggi, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente aggiunge anche i motivi della sua decisione finale, a meno che non si tratti di una decisione di rifiuto fondata su un parere negativo di uno Stato membro consultato.