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Normativa

Articolo 39 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 11 Marzo, 2020No Comments

Articolo 39 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 39 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Dati da aggiungere al fascicolo di domanda a seguito della decisione di rilascio o di rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi

1.   Quando è stata adottata una decisione di rilascio di un’autorizzazione ai viaggi, il sistema centrale ETIAS o, se la decisione è stata adottata a seguito del trattamento manuale di cui al capo IV, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente aggiunge senza indugio al fascicolo di domanda i dati seguenti:

a)informazioni sullo status con indicazione del rilascio dell’autorizzazione ai viaggi;
b)un riferimento che indichi se l’autorizzazione ai viaggi è stata rilasciata dal sistema centrale ETIAS o a seguito di trattamento manuale; in quest’ultimo caso, è aggiunto un riferimento all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente che ha adottato la decisione e il suo indirizzo;
c)la data della decisione di rilascio dell’autorizzazione ai viaggi;
d)la data iniziale e finale dell’autorizzazione ai viaggi;
e)eventuali indicatori posti a corredo dell’autorizzazione ai viaggi conformemente all’articolo 36, paragrafi 2 e 3, con indicazione dei motivi di tale o tali indicatori, nonché informazioni aggiuntive rilevanti per le verifiche in seconda linea, nel caso dell’articolo 36, paragrafo 2, e informazioni aggiuntive rilevanti per le autorità di frontiera, nel caso dell’articolo 36, paragrafo 3.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 89 per definire ulteriormente il tipo, la lingua e il formato delle informazioni aggiuntive che possono essere aggiunte, nonché i motivi degli indicatori.

3.   Quando è adottata una decisione di rifiuto di un’autorizzazione ai viaggi, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente aggiunge al fascicolo di domanda i dati seguenti:

a)informazioni sullo status con indicazione del rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi;
b)un riferimento all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente che ha rifiutato l’autorizzazione ai viaggi e il suo indirizzo;
c)la data della decisione di rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi;
d)i motivi del rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi, con indicazione dei motivi tra quelli elencati all’articolo 37, paragrafi 1 e 2.

4.   Oltre ai dati di cui ai paragrafi 1 e 3, quando è adottata una decisione di rilascio o di rifiuto di un’autorizzazione ai viaggi, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente aggiunge anche i motivi della sua decisione finale, a meno che non si tratti di una decisione di rifiuto fondata su un parere negativo di uno Stato membro consultato.

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