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Normativa

Articolo 38 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 11 Marzo, 2020No Comments

Articolo 38 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 38 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Comunicazione sul rilascio o rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi

1.   Quando è rilasciata un’autorizzazione ai viaggi, il richiedente riceve immediatamente, tramite il servizio di posta elettronica, una comunicazione comprendente:

a)la chiara attestazione del rilascio dell’autorizzazione ai viaggi e il numero di domanda dell’autorizzazione ai viaggi;
b)la data di decorrenza e di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi;
c)la chiara attestazione che, all’ingresso, il richiedente dovrà presentare lo stesso documento di viaggio indicato nel modulo di domanda e che qualsiasi modifica del documento di viaggio richiederà una nuova domanda di autorizzazione ai viaggi;
d)un richiamo alle condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 e al fatto che un soggiorno di breve durata è possibile esclusivamente per una durata non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
e)un richiamo al fatto che il semplice possesso di un’autorizzazione ai viaggi non conferisce automaticamente un diritto d’ingresso;
f)un richiamo al fatto che le autorità di frontiera possono richiedere documenti giustificativi alle frontiere esterne al fine di verificare l’adempimento delle condizioni d’ingresso e di soggiorno;
g)un richiamo al fatto che il possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida costituisce una condizione di soggiorno che deve essere rispettata per l’intera durata del soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri;
h)un collegamento al servizio web di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226 che consenta ai cittadini di paesi terzi di verificare in qualsiasi momento il loro soggiorno rimanente autorizzato;
i)se del caso, gli Stati membri nei quali il richiedente è autorizzato a viaggiare;
j)un link al sito web pubblico dell’ETIAS contenente informazioni sulla possibilità per il richiedente di chiedere la revoca dell’autorizzazione ai viaggi, sulla possibilità che l’autorizzazione ai viaggi sia revocata se le condizioni per il suo rilascio non sono più soddisfatte e sulla possibilità che sia annullata qualora risulti che le condizioni di rilascio della stessa non erano soddisfatte al momento del rilascio;
k)informazioni sulle procedure per esercitare i diritti di cui agli articoli da 13 a 16 del regolamento (CE) n. 45/2001 e agli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679; i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, del Garante europeo della protezione dei dati e dell’autorità nazionale di controllo dello Stato membro di primo soggiorno previsto, se l’autorizzazione ai viaggi è stata rilasciata dal sistema centrale ETIAS, o dello Stato membro competente, se l’autorizzazione ai viaggi è stata rilasciata da un’unità nazionale ETIAS.

2.   Quando un’autorizzazione ai viaggi è rifiutata, il richiedente riceve immediatamente, tramite il servizio di posta elettronica, una comunicazione comprendente:

a)la chiara attestazione del rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi e il numero di domanda dell’autorizzazione ai viaggi;
b)un riferimento all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente che ha rifiutato l’autorizzazione ai viaggi e il suo indirizzo;
c)l’attestazione dei motivi del rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi, con indicazione del motivo applicabile tra quelli elencati all’articolo 37, paragrafi 1 e 2, in modo da consentire al richiedente di presentare ricorso;
d)le informazioni sul diritto di presentare ricorso e sul relativo termine; un link alle informazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 7, sul sito web;
e)informazioni sulle procedure per esercitare i diritti di cui agli articoli da 13 a 16 del regolamento (CE) n. 45/2001 e agli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679; i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, del Garante europeo della protezione dei dati e dell’autorità nazionale di controllo dello Stato membro competente.

3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un modulo standard per il rifiuto, l’annullamento o la revoca di un’autorizzazione ai viaggi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.

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